Cassazione Civile, Ordinanza n. 26285/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l’inquadramento nel livello B1, in via principale, sostenendo di avere svolto mansioni superiori a quelle del proprio inquadramento; la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 1° dicembre 2021, aveva riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Roma, riconoscendogli invece il livello A2 e condannando la datrice di lavoro a corrispondere € 25.943 per differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori. La Corte d’appello aveva ritenuto che il lavoratore coordinasse gli operatori addetti alla portineria e svolgesse mansioni con autonomia riconducibile al livello A2, ma non al B1, anche per il difetto del titolo di studio richiesto. Aveva inoltre ritenuto che la domanda comprendesse il livello intermedio A2, poiché il lavoratore aveva richiamato le declaratorie contrattuali dei livelli B1 e A2, prodotto conteggi alternativi per entrambi e formulato nelle conclusioni una richiesta di riconoscimento della qualifica «secondo giustizia». La datrice di lavoro ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione: a suo avviso, mancavano nel ricorso introduttivo allegazioni fattuali sufficienti a sostenere la domanda relativa al livello intermedio A2. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il giudice può riconoscere, senza incorrere in ultrapetizione, una qualifica intermedia tra quella richiesta e quella formalmente attribuita, se gli elementi di fatto relativi alle mansioni di tale livello sono stati adeguatamente prospettati. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che il ricorso introduttivo richiamava le declaratorie dei livelli B1 e A2, accompagnandole con conteggi alternativi, e che le conclusioni includevano la richiesta di qualifica «secondo giustizia»; era quindi legittima l’interpretazione della domanda come comprensiva del livello A2. La Corte ha aggiunto che l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione sotto il profilo motivazionale, vizio non ravvisato nella specie. In materia di mansioni superiori, l’onere di allegazione è assolto indicando l’attività svolta, il profilo di inquadramento e quello rivendicato; la valutazione giuridica e il confronto con la disciplina collettiva spettano al giudice. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata inoltre condannata a pagare € 2.000 alla controparte ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e € 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nella fattispecie, la Corte d’Appello in linea con il suddetto principio, ha rilevato che l’originario ricorrente, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva riportato le declaratorie sia del livello B1 che di quello A2, producendo conteggi alternativi per entrambe le qualifiche e precisando nelle conclusioni la richiesta della qualifica “secondo giustizia”. Ha quindi interpretato la domanda, benché orientata verso il livello B1, come ricomprendente anche istanza del riconoscimento del livello intermedio A2, come poi è avvenuto.
La domanda giudiziale va interpretata considerando il suo contenuto complessivo; il riconoscimento di una qualifica intermedia non integra ultrapetizione se la domanda, come formulata e documentata, può essere intesa come comprensiva di tale richiesta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Del resto, la denuncia di erronea interpretazione, da parte del giudice di merito, delle domande e delle eccezioni non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (che, nel caso di specie, risulta sussistente, congrua e logica - cfr. Cass. n. 31546/2019, n. 34762/2024).
La censura sull’interpretazione della domanda da parte del giudice di merito investe un apprezzamento di fatto e, in sede di legittimità, è scrutinabile sotto il profilo del vizio di motivazione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua e logica.
Il ragionamento decisorio non comporta un corrispondente onere di allegazione a carico del ricorrente, perché ciò che è riservato alla parte è solo la prova dei fatti oggetto di giudizio, non la loro valutazione giuridica, con la conseguenza che nel giudizio nel quale si fa valere l’assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, l’onere imposto dall’art. 414, n. 4, c.p.c., è soddisfatto dall’indicazione dell’attività svolta, dalla descrizione del profilo di inquadramento, dalla specificazione, che concorre ad individuare il petitum, del diverso profilo rivendicato.
Nella domanda relativa all’assegnazione a mansioni superiori, l’onere di allegazione è assolto indicando le attività svolte, il profilo di inquadramento e quello superiore rivendicato; la valutazione giuridica delle mansioni non è un onere di allegazione della parte.
È stato poi precisato, in relazione all’impiego pubblico contrattualizzato e al particolare regime che caratterizza i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 165/2001, che, dedotte le mansioni svolte, nonché il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice quello di porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assunto secondo cui l'attività non sarebbe stata coerente con l'inquadramento formale e meriterebbe come tale migliore qualificazione, con quanto ne deriva in punto di differenze retributive.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, una volta dedotte le mansioni, il comparto e il livello di inquadramento, spetta al giudice confrontare tali elementi con la contrattazione collettiva applicabile per accertare l’eventuale diritto a un inquadramento superiore e alle conseguenti differenze retributive.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c., non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale.
Quando il ricorso, trattato dopo una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., viene deciso in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., salvo ragioni per discostarsene.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c., non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta anticipata comporta l’applicazione delle conseguenze previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nei termini richiamati dal comma quarto dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice può riconoscere una qualifica superiore intermedia tra quella domandata e quella formalmente attribuita senza incorrere in ultrapetizione, purché il lavoratore abbia prospettato adeguatamente gli elementi di fatto relativi alle mansioni riconducibili alla qualifica intermedia.
- Nelle controversie per mansioni superiori, l’onere di allegazione è assolto indicando l’attività svolta, il profilo di inquadramento formale e il diverso profilo rivendicato; la valutazione giuridica delle mansioni non compete alla parte.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, dedotti mansioni, comparto e livello di inquadramento, spetta al giudice confrontare tali elementi con la contrattazione collettiva applicabile per valutare il diritto al superiore inquadramento e alle differenze retributive.
- L’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito costituisce apprezzamento di fatto; in cassazione la relativa censura è scrutinabile sotto il profilo motivazionale.
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