Cassazione Civile, Ordinanza n. 26274/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Torino sino al 2 gennaio 2019, data in cui divennero efficaci le dimissioni rassegnate il 27 dicembre 2018. Nel febbraio 2017, mentre il rapporto era ancora in essere, aveva chiesto l’assegnazione temporanea presso il Ministero della Giustizia, che non aveva prestato il proprio assenso. Dopo le dimissioni, il ricorrente aveva appreso che il diniego era stato motivato anche da sanzioni disciplinari che, a suo avviso, erano ormai estinte. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare illegittimo il diniego e, previo annullamento delle dimissioni, di condannare il Comune alla reintegrazione e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con sentenza n. 1348/2025 e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 523/2025 pubblicata il 27 novembre 2025, aveva respinto l’appello. In cassazione il ricorrente ha formulato cinque motivi: i primi due denunciavano, rispettivamente, la violazione degli artt. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, per la ritenuta irrilevanza dell’estinzione delle sanzioni disciplinari, e l’errata valutazione del nesso causale tra diniego dell’assegnazione e dimissioni; il terzo lamentava la mancata considerazione di documenti; il quarto l’omessa valutazione di prove; il quinto contestava la condanna alle spese d’appello. Il Comune ha chiesto la rimessione in termini per il deposito del controricorso, effettuato il 20 gennaio 2026 anziché il 19 gennaio, deducendo un malfunzionamento del sistema informatico verificatosi nell’ultimo giorno utile. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta del Comune di essere rimesso in termini, poiché il deposito tardivo del controricorso era dipeso da un malfunzionamento informatico non imputabile alla parte. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, esaminati congiuntamente: il secondo era generico e il ricorrente non aveva adeguatamente censurato le autonome ragioni della decisione d’appello, ossia il difetto di interesse ad agire dopo la cessazione del rapporto, la proposizione inammissibile solo in appello della domanda di annullamento delle dimissioni e la prescrizione della relativa azione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non identificando i documenti asseritamente trascurati né precisando quando fossero stati sottoposti ai giudici di merito. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava le prove asseritamente omesse né come fossero state introdotte nel processo. Il quinto motivo, pur generico, è stato rigettato nel merito: la Corte d’appello aveva giustificato la condanna alle spese con la soccombenza, conformemente all’art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Comune le spese di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; inoltre, euro 2.000 al controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. ed euro 1.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. È stata infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Ministero, rimasto intimato.
Norme richiamate
Inoltre, la conformità della decisione alla proposta di definizione ex art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata è indicata dalla Corte quale presupposto della condanna prevista dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Ne scaturisce un assoluto difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.
La mancata identificazione dei documenti asseritamente non valutati e l’omessa indicazione di quando fossero stati sottoposti ai giudici di merito determinano un difetto di specificità del motivo di ricorso.
Al di là della genericità che comunque affligge il motivo, esso è infondato, poiché la Corte territoriale ha esplicitamente giustificato la condanna alle spese con la soccombenza del Mancuso, il che è sufficiente a renderla conforme all’art. 91 c.p.c., che pone come regola-base proprio quella secondo cui l’onere delle spese grava sulla parte soccombente.
La condanna alle spese è conforme all’art. 91 c.p.c. quando è fondata sulla soccombenza della parte.
Inoltre, la conformità della decisione alla proposta di definizione ex art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Nel caso deciso, la conformità della decisione alla proposta accelerata giustifica la condanna del ricorrente sia a una somma in favore del controricorrente sia a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso.
art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
La norma è stata indicata dal ricorrente come parametro della censura relativa al diniego dell’assegnazione temporanea; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che la riguardavano senza esaminarne nel merito l’interpretazione.
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La norma è stata indicata dal ricorrente come parametro della censura relativa al diniego dell’assegnazione temporanea; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che la riguardavano senza esaminarne nel merito l’interpretazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il ricorrente non censura adeguatamente tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il motivo di ricorso deve identificare con precisione i documenti o le prove che si assumono non valutati e indicare quando e come siano stati sottoposti ai giudici di merito; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.
- La condanna alle spese è conforme all’art. 91 c.p.c. quando è giustificata dalla soccombenza della parte.
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