Cassazione Civile, Ordinanza n. 26279/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il dipendente dell’INPS, licenziato senza preavviso l’11 novembre 2022, aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Napoli, che aveva respinto il ricorso. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1941/2025 pubblicata l’8 giugno 2025, aveva rigettato l’appello. Secondo l’accertamento di merito, il dipendente aveva effettuato ripetuti accessi abusivi al sistema informatico dell’INPS usando credenziali in suo possesso; dopo la contestazione degli ispettori, non risultarono ulteriori accessi non autorizzati dal suo indirizzo IP. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c., lamentando il rigetto non motivato della richiesta di prova testimoniale. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 61, 424, 441, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 194, 421, secondo comma, e 437, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost., contestando il rigetto della richiesta di consulenza tecnica informatica e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi. Con il terzo ha invocato gli artt. 1218, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che i fatti fossero stati ritenuti provati sulla base di presunzioni prive dei requisiti di legge. Con il quarto ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., affermando che l’onere probatorio dell’INPS non fosse stato esteso a tutte le circostanze oggettive rilevanti. Con il quinto ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame di fatti decisivi, nonché travisamento della prova, lamentando che non fossero stati considerati documenti e circostanze quali i problemi di sicurezza del sistema, alcuni alibi relativi ad accessi specifici, l’assenza di un corso informatico, l’uso di un computer personale in smart working e la disponibilità a sottoporre il dispositivo a verifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi e, conseguentemente, il ricorso, confermando la sentenza d’appello. Ha precisato che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non consentono di censurare la mancata ammissione di una prova testimoniale; che l’art. 2697 c.c. è violato quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; e che la consulenza tecnica d’ufficio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il cui diniego era stato motivato. La censura sui poteri istruttori officiosi riproponeva questioni già esaminate: le prove testimoniali non ammesse non erano decisive e la scelta di non disporre la CTU, specificamente motivata, non era sindacabile. La doglianza sulle presunzioni non si confrontava con l’effettivo ragionamento della Corte d’appello, fondato anche su prove documentali e dichiarative, mentre gli indizi avevano funzione integrativa. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per le medesime ragioni relative all’art. 2697 c.c. Il quinto motivo è stato respinto perché i fatti asseritamente trascurati non erano decisivi rispetto ai plurimi elementi probatori valorizzati; inoltre, il preteso travisamento della prova non individuava specificamente la prova interessata e l’errore dedotto, né poteva risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali e agli oneri accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la violazione dell’art. 115 c.p.c. abilita alla proposizione del ricorso per cassazione quando il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli
La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva in cassazione nei casi in cui il giudice fondi la decisione su prove inesistenti, non acquisite o introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non riguarda il semplice diniego di ammissione di una prova richiesta dalla parte.
la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. denunciabile con impugnazione di legittimità si ha quando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime
La censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile se il giudice disapplica il principio del libero apprezzamento senza una deroga normativa oppure applica il prudente apprezzamento a prove soggette a un diverso regime; non consente di contestare la mancata ammissione di prove.
la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una (anche) incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
La violazione dell’onere della prova sussiste se il giudice ne individua erroneamente la parte gravata; non sussiste quando la censura riguarda la valutazione dell’esito delle prove o la conclusione che la parte onerata abbia assolto il proprio onere.
In realtà, il convincimento del giudice si è formato anche attraverso prove documentali e dichiarative, raccolte nel corso dell’istruttoria disciplinare e prodotte dall’Inps nel giudizio, rispetto alle quali gli elementi presuntivi hanno svolto solo una funzione integrativa.
La censura relativa ai requisiti delle presunzioni deve confrontarsi con il complessivo ragionamento probatorio: quando la decisione è fondata anche su prove documentali e dichiarative e gli indizi hanno funzione integrativa, non è sufficiente contestare isolatamente la validità degli elementi presuntivi.
Se una prova testimoniale, richiesta e non ammessa, non è decisiva, essa è per definizione anche non indispensabile e inidonea a imporre l’esercizio dei poteri officiosi del giudice.
Nel rito del lavoro, una prova testimoniale non ammessa che non sia decisiva non è neppure indispensabile e non impone al giudice l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
Quanto alla CTU, la discrezionalità che caratterizza il potere del giudice di nominare l’ausiliario rende insindacabile, anche se riguardata sotto gli artt. 421 e 437 c.p.c., la scelta da lui compiuta, tanto più se, come nella specie, specificamente motivata.
In appello nel rito del lavoro, la decisione di non nominare un consulente tecnico rientra nella discrezionalità del giudice e non diviene sindacabile per il richiamo ai poteri istruttori officiosi, soprattutto quando il diniego è specificamente motivato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’assenza di decisività dei capitoli non ammessi trasforma la censura del ricorrente in una pretesa di sindacato dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice, che non è notoriamente ammesso in sede di legittimità
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; la censura sul fatto deve riguardare un fatto decisivo e rispettare i presupposti del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella individuata dalla norma; la contestazione della valutazione delle prove o dell’avvenuto assolvimento dell’onere attiene invece all’apprezzamento istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con il mancato accoglimento di una richiesta di prova: la prima riguarda l’uso di prove inesistenti, non acquisite o assunte fuori dai poteri officiosi; la seconda la violazione del regime legale di valutazione delle prove.
- La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego, anche desumibile dal complesso della motivazione, non è sindacabile quando la scelta sia motivata.
- Nel rito del lavoro, una prova testimoniale richiesta e non ammessa, se non decisiva, non è indispensabile e non impone l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- La censura sui requisiti delle presunzioni è inammissibile se non si confronta con l’intero ragionamento probatorio, quando la decisione si fondi anche su prove documentali e dichiarative e gli indizi svolgano soltanto una funzione integrativa.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del compendio probatorio; chi deduce il travisamento della prova deve individuare specificamente la prova interessata e la svista asseritamente commessa.
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