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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26206/2026 del 04/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L’ente previdenziale aveva richiesto al pensionato la restituzione di € 52.447,99, relativi al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, sostenendo che il trattamento di pensione di anzianità fosse stato percepito contemporaneamente allo svolgimento di lavoro dipendente. Il Tribunale di Sulmona aveva accolto la domanda del pensionato volta a dichiarare irripetibile l’indebito, ritenendo che questi avesse cessato la precedente attività lavorativa, avesse effettuato le comunicazioni dovute e non avesse agito con dolo, mentre l’indebito era derivato da un errore dell’Istituto. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 436/2020 depositata il 10 settembre 2020, aveva respinto l’appello dell’ente previdenziale e confermato la decisione. Con un unico motivo di ricorso, l’ente ha denunciato violazione degli artt. 2033 c.c., 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991, lamentando che la Corte territoriale avesse dichiarato irripetibili le somme perché erano state effettuate le comunicazioni di legge, senza considerare che il pensionato non aveva segnalato la nuova assunzione e che l’Istituto non aveva verificato annualmente i redditi né attivato tempestivamente il recupero. Ha inoltre dedotto che il d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, consentiva il cumulo tra reddito da lavoro dipendente e pensione di anzianità.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che l’inoccupazione costituisce elemento del diritto alla pensione di anzianità e che la prestazione può essere erogata soltanto dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso concreto, la domanda di pensione era stata presentata il 24 ottobre 2007, il nuovo rapporto di lavoro era iniziato il 5 novembre 2007 e la pensione aveva decorrenza dal 1° gennaio 2008. La comunicazione del datore di lavoro al Centro per l’impiego non equivaleva alla comunicazione personale del pensionato circa la nuova assunzione, circostanza non segnalata dall’interessato. Poiché la rioccupazione incideva sul fatto costitutivo del diritto e non risultava specificamente comunicata, l’omissione integrava dolo ai fini dell’indebito previdenziale e impediva di applicare i limiti alla ripetibilità delle somme non dovute, ferma la necessità per il giudice di rinvio di riesaminare il merito alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c.

    L’omessa o incompleta comunicazione, da parte del pensionato, di circostanze non già conosciute o conoscibili dall’ente e incidenti sul diritto alla pensione integra dolo e impedisce di avvalersi delle disposizioni che limitano la ripetizione dell’indebito, facendo operare la regola generale dell’art. 2033 c.c.

  • art. 52 della legge n. 88/1989

    Nessuna proposizione della motivazione interpreta o applica specificamente questa disposizione.

    La norma è indicata quale parametro della censura dell’ente previdenziale, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 13 della legge n. 412/1991

    Nessuna proposizione della motivazione interpreta o applica specificamente questa disposizione.

    La norma è indicata quale parametro della censura dell’ente previdenziale, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

  • art. 38 Cost.

    la sua ratio, estesa anche alla pensione di vecchiaia, consiste in una presunzione di bisogno che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost., l'erogazione della prestazione sociale; la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione di reddito da lavoro che ne consegue escludono lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, l'esigenza di garantire al medesimo, ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 2, mezzi adeguati alle sue esigenze di vita

    La prestazione pensionistica è giustificata dalla presunzione di bisogno; la prosecuzione del lavoro subordinato e il reddito che ne deriva escludono tale presupposto secondo la motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Per il diritto alla pensione di anzianità, l’inoccupazione costituisce elemento costitutivo: il trattamento non può essere erogato prima della cessazione del rapporto di lavoro.
  • Quando il pensionato omette di comunicare una nuova occupazione successiva alla domanda di pensione, e la circostanza non è già conosciuta o conoscibile dall’ente previdenziale, l’omissione integra dolo ai fini della ripetizione dell’indebito e preclude l’applicazione delle norme che limitano il recupero delle somme non dovute.
  • La comunicazione dell’assunzione effettuata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego non sostituisce, ai fini considerati dalla decisione, la specifica comunicazione del pensionato all’ente previdenziale della propria rioccupazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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