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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26198/2026 del 04/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

I ricorrenti avevano presentato all’INPS, negli anni 1998 e 1999, domande amministrative di riscatto del periodo di laurea, successivamente archiviate dall’ente per intervenuta decadenza. La loro domanda giudiziale, depositata il 10 gennaio 2018, mirava ad accertare il diritto al riscatto o, in subordine, a ottenere il risarcimento del danno per il ritardo nella gestione delle pratiche. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 82/2019 depositata il 25 luglio 2019, aveva rigettato il gravame, ritenendo applicabile alla domanda di riscatto la decadenza prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e non ravvisando colpa dell’INPS né un affidamento incolpevole. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., i ricorrenti hanno censurato il rigetto della domanda risarcitoria: hanno sostenuto che il ritardo, protrattosi per quattordici o quindici anni prima della comunicazione di archiviazione, fosse gravemente colposo e che la visualizzazione dello stato «riscatto di laurea in corso», le rassicurazioni ricevute da colleghi addetti alle pratiche e la prassi di non applicare il silenzio-rifiuto e la decadenza li avessero indotti in errore. Hanno inoltre dedotto che una comunicazione tempestiva avrebbe consentito loro di riscattare a condizioni economiche più favorevoli. Sebbene la rubrica menzionasse anche la decadenza, nell’illustrazione del motivo non era sviluppata una censura specifica contro la sua applicabilità. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., hanno denunciato l’omesso esame delle pratiche di altri dipendenti INPS accolte tardivamente e della posizione specifica di una ricorrente, il cui ultimo anno di studi era coperto da contribuzione obbligatoria perché lavoratrice a tempo determinato presso una pubblica amministrazione locale. Hanno anche contestato la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare il loro affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, conseguentemente, l’intero ricorso. Il primo motivo è stato qualificato in base al suo contenuto effettivo, relativo alla responsabilità risarcitoria dell’INPS, nonostante la rubrica richiamasse anche la decadenza: le doglianze chiedevano una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività non consentite in sede di legittimità, senza articolare una critica giuridica alla motivazione in diritto della sentenza d’appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché i ricorrenti non avevano indicato adeguatamente come e quando i fatti asseritamente omessi fossero stati discussi nel processo né ne avevano dimostrato la decisività; inoltre, l’omessa ammissione della prova testimoniale non era censurabile, essendo generici i capitoli di prova e non apprezzabile la decisività della prova. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, a pagare all’INPS le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento e agli accessori di legge. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, precisando che la verifica della sua debenza spetta all’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Nell’illustrazione del motivo viene posta a fondamento non già una diversa interpretazione della norma da applicare a fatti accertati, bensì una differente ricostruzione del merito degli accadimenti.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può fondarsi sulla richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti: deve investire l’interpretazione o l’applicazione della norma rispetto ai fatti accertati.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

    Il motivo è ammissibile solo se individua un fatto storico, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo, ossia tale che il suo esame avrebbe condotto a un diverso esito. La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in esame.

  • artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

    Per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività. Non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia menzionato o valutato ogni risultanza probatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di esito del ricorso che determina i presupposti previsti dalla norma, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto; la sentenza precisa che la verifica dell’esistenza di cause di esenzione compete all’amministrazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione va qualificato in base alle ragioni effettivamente esposte, non alla sola rubrica formale; la rubrica non vincola la Corte quando l’illustrazione chiarisce il vizio realmente denunciato.
  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non è ammissibile se, invece di contestare l’interpretazione o l’applicazione della norma a fatti accertati, sollecita una diversa ricostruzione della vicenda concreta o una nuova valutazione delle prove.
  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. richiede l’indicazione specifica di un fatto storico discusso tra le parti, della fonte da cui risulta, di quando e come sia stato discusso e della sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non integra da sola il vizio.
  • La censura per mancata ammissione di una prova testimoniale è ammissibile solo se la prova è specificamente dedotta e risulta idonea a dimostrare circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, priverebbero di fondamento la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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