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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 27783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. di Milano, sezione distaccata di Brescia, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2000. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, determinandone il valore sulla base di un accertamento con adesione stipulato dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro. L'Agenzia sosteneva che il terreno dovesse essere considerato edificabile e che il valore definito ai fini dell'imposta di registro costituisse una presunzione del prezzo effettivamente incassato, con onere per la contribuente di dimostrare il contrario. Contestava inoltre che l'accertamento con adesione non fosse stato notificato alla venditrice e che mancasse la prova del pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha precisato che il D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, è norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, e che quindi l'edificabilità dell'area poteva essere desunta dalla qualificazione contenuta nel piano regolatore generale, anche prima dell'approvazione regionale. Tuttavia, tale conclusione non ha determinato l'accoglimento del ricorso, perché la sentenza impugnata si fondava autonomamente sull'assenza di elementi idonei a dimostrare che il prezzo effettivo fosse superiore a quello dichiarato. Inoltre, per effetto dello ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, l'Amministrazione non può accertare induttivamente la plusvalenza basandosi esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Articoli 67 e 68 del T.U.I.R.

    Disciplinano la tassazione delle plusvalenze immobiliari e la relativa determinazione. La Corte ha escluso che la plusvalenza potesse essere ricostruita esclusivamente sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Articolo 2697 del codice civile

    Pone a carico di chi intende far valere un diritto l'onere di provare i fatti costitutivi. Nel caso concreto, spettava all'Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare che il prezzo effettivo fosse superiore a quello dichiarato.

  • D.L. n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2, convertito dalla legge n. 248 del 2006

    È stato qualificato come norma di interpretazione autentica, retroattiva e di portata generale. L'edificabilità di un terreno può essere desunta dalla sua destinazione nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, articolo 5, comma 3

    Norma di interpretazione autentica e retroattiva che esclude la possibilità di determinare induttivamente una plusvalenza immobiliare esclusivamente sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    Riguarda l'obbligo di motivazione degli atti tributari e l'indicazione degli elementi essenziali dell'accertamento. La questione è stata ritenuta assorbita in ragione del rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42

    Disciplina i requisiti e la motivazione degli avvisi di accertamento. Anche tale censura è stata assorbita, poiché la decisione era già sostenuta dall'insufficienza della prova sul prezzo effettivo.

Massime di principio

  • La qualificazione edificatoria di un terreno può rilevare anche per periodi d'imposta anteriori alla norma interpretativa, se deriva dal piano regolatore generale adottato dal Comune.
  • Il valore di un immobile accertato o definito ai fini dell'imposta di registro può costituire un elemento indiziario, ma non è sufficiente, da solo, a dimostrare che il venditore abbia percepito un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato.
  • Per recuperare a tassazione una plusvalenza, l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti e coerenti sul prezzo effettivamente incassato o sulla maggiore somma occultata.
  • Un accertamento con adesione concluso dall'acquirente non prova automaticamente il maggior prezzo percepito dal venditore, soprattutto se quest'ultimo non vi ha partecipato e non risulta dimostrato il pagamento della differenza.
  • Le norme di interpretazione autentica possono incidere retroattivamente sui rapporti tributari ancora controversi, anche quando la fattispecie è anteriore alla loro entrata in vigore.
  • Nel processo tributario, una motivazione alternativa e autonoma sufficiente a sostenere la decisione rende irrilevanti o assorbiti gli altri motivi di ricorso.

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