Sentenza del 22/11/2017 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Notificazioni - Notifica poste private - Inesistenza atto - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali regionali e comunali, interessi e sanzioni, emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi. Ha contestato: la validità della notificazione, sostenendo che fosse stata eseguita tramite una società di posta privata; l'ammontare dell'aggio di riscossione, ritenuto superiore a quello consentito dal D.L. n. 95/2012; l'asserita sproporzione del compenso di riscossione; e l'insufficiente motivazione della cartella in relazione al calcolo degli interessi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notificazione perché la cartella era stata consegnata personalmente da un messo notificatore regolarmente nominato da Equitalia, e non spedita tramite posta privata. Ha inoltre stabilito che la riduzione dell'aggio complessivo dal 9% all'8% non aveva modificato la quota del 4,65% posta a carico del contribuente per il pagamento entro sessanta giorni. Il richiamo all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 e alla dichiarazione del contribuente è stato ritenuto sufficiente a motivare gli interessi richiesti. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nonché tramite ufficiali della riscossione, messi notificatori nominati dal concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale.
La notificazione della cartella è valida se eseguita da un messo notificatore regolarmente nominato dal concessionario e mediante consegna personale, anche senza ricorrere al servizio postale.
Art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 261/1999
Gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie sono riservati al fornitore del servizio postale universale.
La raccomandata utilizzata per notificazioni amministrative o giudiziarie, se affidata direttamente a un servizio di posta privata anziché al servizio postale universale, è priva della funzione probatoria tipica e la notificazione può essere considerata inesistente e non sanabile, salvo che il servizio postale universale si sia avvalso della società privata.
Art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999
L'aggio è posto a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notificazione della cartella.
La quota del 4,65% a carico del contribuente è rimasta invariata, nonostante la successiva riduzione dell'aggio complessivo.
Art. 5 del D.L. n. 95/2012
Riduzione di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione.
La modifica ha inciso soltanto sull'aggio complessivo spettante all'agente della riscossione, riducendolo dal 9% all'8%, senza modificare la quota del 4,65% dovuta dal contribuente entro sessanta giorni.
Art. 20 del D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina il periodo di riferimento e il tasso applicabile per il calcolo degli interessi.
Il richiamo alla norma può essere sufficiente a consentire al contribuente di verificare gli interessi mediante un calcolo aritmetico, soprattutto quando la pretesa deriva dai dati della dichiarazione già presentata.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Controllo automatizzato e liquidazione delle imposte sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione.
Quando la cartella deriva dalla mera liquidazione dei dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante il richiamo alla dichiarazione e alle norme applicate.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il rigetto dell'appello comporta, nei casi previsti, il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La validità della notificazione dipende dalla concreta modalità eseguita: una raccomandata amministrativa affidata direttamente a una posta privata può essere inesistente, mentre la consegna personale effettuata da un messo notificatore regolarmente nominato è valida.
- Anche quando la notificazione è nulla o inesistente, il vizio non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto tributario: normalmente incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione e sull'efficacia dell'atto.
- Se il contribuente dimostra di avere avuto effettiva conoscenza dell'atto e lo impugna tempestivamente, il vizio della notificazione può risultare privo di conseguenze pratiche rispetto alla validità dell'atto.
- La riduzione dell'aggio complessivo non comporta necessariamente la riduzione della quota specifica posta a carico del contribuente: occorre esaminare il testo della norma modificativa e individuare esattamente quale componente dell'aggio sia stata cambiata.
- Per cartelle derivanti da controlli formali o dalla liquidazione di dati già indicati nella dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione e alle norme sul calcolo degli interessi può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
- Il rigetto dell'impugnazione comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto dalla legge, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.
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