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Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 1036 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Imposte e Tasse - Termini - Irretrattabilità dell'atto impositivo - Conversione del termine breve in termine lungo - Non si verifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, sostenendo che la mancata impugnazione della prima ingiunzione fiscale non trasformasse il termine di prescrizione previsto dalla normativa specifica in quello ordinario decennale. In particolare, tra la prima ingiunzione e il successivo atto di ingiunzione era trascorso un periodo superiore a tre anni, termine applicabile al bollo auto.

La decisione

Il giudice ha accolto la tesi del contribuente e ha ritenuto prescritto il credito. La mancata impugnazione dell'atto impositivo ne aveva determinato soltanto l'irretrattabilità, cioè l'impossibilità di contestare ulteriormente nel merito la pretesa, ma non la conversione del termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale. Tale conversione può verificarsi soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo, mentre gli atti tributari, essendo atti amministrativi, non hanno efficacia di giudicato.

Norme richiamate

  • Principio di diritto sulla prescrizione degli atti tributari

    La mancata impugnazione di un atto impositivo produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non comporta la conversione del termine di prescrizione previsto dalla specifica normativa di riferimento in quello ordinario decennale.

    Un atto tributario non impugnato diventa irretrattabile, ma conserva il termine di prescrizione previsto dalla legge per quel determinato tributo. Il termine decennale opera solo quando il credito è riconosciuto da una sentenza definitiva o da altro titolo giudiziale avente efficacia di giudicato.

  • Prescrizione del bollo auto

    Termine triennale, come richiamato nel caso di specie.

    Per il credito relativo al bollo auto, il decorso di oltre tre anni tra atti validamente interruttivi, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, può comportare la prescrizione della pretesa.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397 del 17 novembre 2016

    La pronuncia stabilisce che la definitività di un atto amministrativo non equivale alla formazione del giudicato e non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di un atto tributario rende la pretesa non più contestabile nel merito, ma non modifica il termine di prescrizione previsto per quello specifico tributo.
  • Il termine ordinario decennale non si applica automaticamente agli atti amministrativi divenuti definitivi; occorre un titolo giudiziale definitivo o un diverso titolo avente efficacia di giudicato.
  • Per verificare la prescrizione bisogna individuare il termine previsto dalla disciplina del singolo tributo e calcolare il tempo trascorso tra gli atti validamente notificati e idonei a interrompere la prescrizione.
  • Gli atti successivi alla prima ingiunzione devono intervenire entro il termine prescrizionale applicabile; in caso contrario, il contribuente può eccepire la prescrizione della pretesa.
  • La regola deve essere applicata distinguendo sempre tra decadenza per la notifica degli atti e prescrizione del diritto alla riscossione.

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