Sentenza del 22/11/2017 n. 1035 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Atti impugnabili - Termine di impugnazione - Scadenza - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguardava gli effetti della scadenza del termine per impugnare uno degli atti indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. In particolare, si doveva stabilire se la mancata impugnazione dell’atto, rendendolo definitivo, trasformasse il termine di prescrizione breve applicabile al credito in quello ordinario. La Corte ha escluso tale automatica conversione: la definitività dell’atto amministrativo per mancata impugnazione non equivale a una pronuncia giudiziale passata in giudicato e non modifica, di per sé, la natura del credito né il relativo termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha stabilito che la scadenza del termine per impugnare gli atti elencati dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 non converte il termine di prescrizione breve in quello ordinario. Il termine ordinario può trovare applicazione quando l’esistenza del credito sia stata accertata con sentenza passata in giudicato oppure mediante decreto ingiuntivo. Le sentenze richiamate hanno quindi confermato la distinzione tra definitività amministrativa dell’atto non impugnato e accertamento giudiziale irrevocabile del credito.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
La mancata impugnazione di un atto rientrante tra quelli indicati dalla norma lo rende definitivo sul piano processuale, ma non determina automaticamente la conversione del termine di prescrizione del credito nel termine ordinario.
Principi in materia di prescrizione del credito tributario
La definitività dell’atto amministrativo non produce, da sola, gli effetti di una sentenza passata in giudicato. Il termine ordinario di prescrizione è applicabile quando il credito sia stato accertato con una pronuncia giudiziale irrevocabile o con decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di un atto tributario non trasforma automaticamente il termine prescrizionale breve del credito nel termine ordinario.
- Occorre distinguere tra atto amministrativo divenuto definitivo e titolo giudiziale: solo una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo possono giustificare, in linea generale, l’applicazione del termine ordinario.
- Per valutare la prescrizione è necessario identificare la natura del credito e il titolo su cui si fonda, oltre a verificare eventuali atti interruttivi validamente notificati.
- La definitività dell’atto per mancata impugnazione impedisce normalmente di contestarne il contenuto nei modi ordinari, ma non attribuisce automaticamente al credito una diversa durata prescrizionale.
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