Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/11/2017 n. 1030 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Dichiarazione - Termine per la presentazione di dichiarazione integrativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il disconoscimento di una parte delle perdite fiscali riportabili, disposto perché la dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2010 era stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La contribuente sosteneva di avere diritto alla detassazione prevista dall'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 per l'investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico e chiedeva che tale agevolazione fosse riconosciuta anche in sede contenziosa, nonostante la tardività della dichiarazione integrativa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale della società e respinto quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha annullato l'atto impugnato e ordinato all'Amministrazione di rideterminare il prospetto delle perdite per il 2010, considerando non imponibile la quota di reddito destinata all'investimento ambientale nell'impianto fotovoltaico. La Commissione ha chiarito che il termine per la dichiarazione integrativa è perentorio sul piano amministrativo, ma la sua tardività non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria. Le spese dei due gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa ha natura perentoria.

    La decadenza derivante dalla tardiva presentazione limita la possibilità di correggere la dichiarazione nell'ambito del procedimento amministrativo e di ottenere i relativi effetti procedurali, ma non impedisce al contribuente di far valere in giudizio errori che incidano sulla debenza del tributo.

  • Art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388

    La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile.

    L'agevolazione è stata qualificata come detassazione e ritenuta applicabile anche alla quota di reddito destinata alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico della società.

  • Art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'elencazione degli atti impugnabili non esclude l'impugnabilità di un atto, anche denominato avviso bonario, quando esso esprima una pretesa fiscale concreta, definita e lesiva della posizione del contribuente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande proposte. La sentenza di primo grado è stata riformata anche perché aveva omesso di esaminare la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità della maggiore pretesa tributaria.

  • Art. 53 Costituzione

    Il principio di capacità contributiva supporta la possibilità di contestare la pretesa fiscale effettivamente non dovuta, anche quando l'errore non sia stato corretto tempestivamente mediante dichiarazione integrativa.

  • Art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del contribuente

    I rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria devono essere improntati a collaborazione e buona fede; tale principio è coerente con la possibilità di correggere in giudizio errori dichiarativi sostanziali.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 30 giugno 2016, n. 13378

    La tardività della dichiarazione integrativa determina una decadenza limitata al procedimento amministrativo, ma non preclude al contribuente la contestazione giudiziale della maggiore pretesa tributaria sulla base di errori dichiarativi rilevanti per l'obbligazione fiscale.

Massime di principio

  • Il termine per la dichiarazione integrativa può essere perentorio per ottenere determinati effetti amministrativi, ma non necessariamente impedisce di dimostrare in giudizio che il tributo richiesto non è dovuto o è dovuto in misura inferiore.
  • La tardività della dichiarazione integrativa non sana automaticamente una pretesa fiscale errata: il giudice tributario deve verificare nel merito la correttezza della pretesa e l'effettiva spettanza dell'agevolazione.
  • Il contribuente può contestare una comunicazione o un avviso anche se non formalmente incluso nell'elenco degli atti impugnabili, quando l'atto contenga una pretesa tributaria concreta, definita e potenzialmente lesiva.
  • È essenziale distinguere tra la richiesta amministrativa di correggere una dichiarazione e la contestazione giudiziale dell'obbligazione tributaria: le decadenze del primo procedimento non si trasferiscono automaticamente al processo tributario.
  • Per ottenere il riconoscimento giudiziale di un'agevolazione tardivamente dichiarata, il contribuente deve provare sia i presupposti sostanziali dell'agevolazione sia l'incidenza dell'errore sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.