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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00157/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di una fondazione operante nel settore sociosanitario, di oltre 2,6 milioni di euro a titolo di contributo/corrispettivo per prestazioni erogate tra il 2010 e il giugno 2012 nell’ambito di un progetto di assistenza integrata per disabili. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la regione, ma la corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che il diritto al pagamento presupponesse due condizioni cumulative: l’accreditamento definitivo della struttura e la successiva stipula di un contratto disciplinante l’attività, ai sensi della disciplina statale e regionale richiamata. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sull’accreditamento sostenendo che la norma invocata dalla corte territoriale riguardasse solo gli accreditamenti provvisori automatici nati dal passaggio dal convenzionamento all’accreditamento, e non il proprio accreditamento provvisorio; con il secondo motivo ha invocato, in subordine, l’art. 30 della legge n. 730 del 1983, assumendo che l’attività fosse di rilievo sanitario connesso a quella assistenziale e dovesse comunque essere remunerata in base a tale disposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fondato il rigetto della domanda su una ratio decidendi autonoma e decisiva: il diritto al corrispettivo era subordinato non solo all’accreditamento definitivo, ma anche alla stipula di un contratto conforme alla disciplina di settore; la ricorrente non ha censurato in modo specifico e completo tale passaggio decisivo. Di conseguenza, il primo motivo non ha colpito integralmente la ratio decidendi e il secondo motivo introduceva una questione nuova, non emergente come già posta nei giudizi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non investe tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, anche se una sola di esse sarebbe sufficiente a sorreggerla.
  • La censura per violazione di legge deve confrontarsi con il preciso contenuto della motivazione impugnata: se la sentenza d’appello fonda il rigetto su una duplice condizione costitutiva del diritto, il ricorso deve contestarle entrambe in modo specifico.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove che non risultino trattate o prospettate nei precedenti gradi di merito, specie quando il ricorso non dimostri la loro emersione nel giudizio precedente.
  • Nel sistema delle prestazioni sociosanitarie, il diritto al compenso può essere subordinato, secondo la disciplina di settore richiamata, non solo all’accreditamento della struttura ma anche alla stipula del contratto che regola il rapporto con l’amministrazione.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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