Cassazione Civile, Ordinanza n. 00157/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte di una fondazione operante nel settore sociosanitario, di oltre 2,6 milioni di euro a titolo di contributo/corrispettivo per prestazioni erogate tra il 2010 e il giugno 2012 nell’ambito di un progetto di assistenza integrata per disabili. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato la regione, ma la corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo che il diritto al pagamento presupponesse due condizioni cumulative: l’accreditamento definitivo della struttura e la successiva stipula di un contratto disciplinante l’attività, ai sensi della disciplina statale e regionale richiamata. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sull’accreditamento sostenendo che la norma invocata dalla corte territoriale riguardasse solo gli accreditamenti provvisori automatici nati dal passaggio dal convenzionamento all’accreditamento, e non il proprio accreditamento provvisorio; con il secondo motivo ha invocato, in subordine, l’art. 30 della legge n. 730 del 1983, assumendo che l’attività fosse di rilievo sanitario connesso a quella assistenziale e dovesse comunque essere remunerata in base a tale disposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fondato il rigetto della domanda su una ratio decidendi autonoma e decisiva: il diritto al corrispettivo era subordinato non solo all’accreditamento definitivo, ma anche alla stipula di un contratto conforme alla disciplina di settore; la ricorrente non ha censurato in modo specifico e completo tale passaggio decisivo. Di conseguenza, il primo motivo non ha colpito integralmente la ratio decidendi e il secondo motivo introduceva una questione nuova, non emergente come già posta nei giudizi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base procedurale dell’ordinanza di primo grado resa in forma sommaria
art. 1, comma 796, lett. s), L. n. 296 del 2006
invocato per discutere il regime degli accreditamenti provvisori e definitivi delle strutture sociosanitarie
artt. 8-quater e 8-quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992
richiamati per affermare che il pagamento delle prestazioni presuppone l’accreditamento e la regolazione contrattuale del rapporto
indicato dalla corte territoriale come norma che impone la stipula del contratto per vincolare direttamente la regione
art. 13 L.R. Calabria n. 24 del 2008
richiamato come fonte regionale che, insieme alla disciplina statale, richiede il contratto per il riconoscimento del diritto al corrispettivo
invocato nel secondo motivo come possibile base alternativa per il pagamento di attività di rilievo sanitario connesse a quelle assistenziali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile quando non investe tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, anche se una sola di esse sarebbe sufficiente a sorreggerla.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con il preciso contenuto della motivazione impugnata: se la sentenza d’appello fonda il rigetto su una duplice condizione costitutiva del diritto, il ricorso deve contestarle entrambe in modo specifico.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove che non risultino trattate o prospettate nei precedenti gradi di merito, specie quando il ricorso non dimostri la loro emersione nel giudizio precedente.
- Nel sistema delle prestazioni sociosanitarie, il diritto al compenso può essere subordinato, secondo la disciplina di settore richiamata, non solo all’accreditamento della struttura ma anche alla stipula del contratto che regola il rapporto con l’amministrazione.
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