Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14803 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento IVA per l’anno 1999, fondato su due rilievi: importi non fatturati provenienti dal consorzio Ma. e maggiori operazioni imponibili non fatturate, oltre ad acquisti non regolarizzati. La contribuente contestava l’avviso perché notificato soltanto sei giorni dopo il processo verbale di constatazione del 14 dicembre 2004, in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso per tale ragione; la CTR del Piemonte aveva respinto l’appello dell’Ufficio, rilevando anche che l’imminente scadenza del termine di accertamento non costituiva urgenza e, in subordine, ritenendo infondata nel merito la pretesa sul ribaltamento dei costi consortili. In Cassazione l’Agenzia ha sostenuto, con i primi due motivi, che la violazione del termine non comportasse l’invalidità dell’avviso e che l’imminente decadenza giustificasse l’urgenza; con il terzo ha denunciato ultrapetizione, con il quarto carenza di motivazione sul primo rilievo e con il quinto e il sesto ha contestato le valutazioni di merito sui costi, sugli obblighi di fatturazione e sulla loro conoscibilità da parte della società.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo: l’inosservanza del termine di sessanta giorni rende illegittimo l’avviso emesso anticipatamente, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive, la cui sussistenza deve essere provata dall’Ufficio; la sola imminente scadenza del termine di accertamento non integra tale urgenza. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, una volta confermata l’autonoma e sufficiente ragione dell’illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 12, comma 7, le questioni di merito e le censure processuali non erano decisive ai fini della decisione. Il ricorso dell’Agenzia è quindi stato respinto quanto ai primi due motivi e dichiarato inammissibile per il resto; le spese processuali sono state compensate. La sentenza non indica gli importi dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale

    Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio procedimentale. L’avviso emesso prima della sua scadenza è illegittimo, a meno che l’Ufficio provi la presenza di specifiche ragioni di urgenza effettive e riferibili alla concreta situazione esistente al momento dell’emissione.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La Cassazione ha dichiarato inammissibile la relativa censura di ultrapetizione, senza decidere nel merito la questione, perché non decisiva rispetto all’autonoma ragione di illegittimità dell’avviso.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    La censura relativa alla carenza di motivazione della sentenza tributaria è stata dichiarata inammissibile, poiché non poteva incidere sulla decisione sostenuta autonomamente dalla violazione del termine dilatorio.

  • Codice civile, art. 2602

    La questione concernente gli obblighi del consorzio e il ribaltamento dei costi sulle consorziate apparteneva al merito della pretesa tributaria; la Corte non l’ha esaminata, dichiarando inammissibile il motivo perché non decisivo.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    La censura sugli obblighi di fatturazione relativi al ribaltamento di costi e utili non è stata decisa nel merito, essendo inammissibile in ragione della sufficiente ratio decidendi relativa alla violazione del termine dilatorio.

  • Codice civile, artt. 1241 e seguenti

    La questione della compensazione tra costi e utili consortili, prospettata dall’Agenzia, non è stata scrutinata nel merito perché la censura era priva di decisività rispetto alla ragione autonoma che aveva determinato l’illegittimità dell’avviso.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento segue una verifica nei locali del contribuente, l’Ufficio deve rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio del verbale di chiusura, così da consentire al contribuente di formulare osservazioni prima dell’atto impositivo.
  • L’emissione anticipata non è giustificata dalla sola prossimità della scadenza del termine di accertamento: l’urgenza deve essere specifica, concreta e provata dall’Amministrazione, e non può derivare dal ritardo ordinario con cui l’Ufficio ha svolto l’accertamento.
  • Se la violazione del termine dilatorio costituisce una ratio decidendi autonoma e sufficiente, le questioni relative al merito dell’accertamento o ad altri vizi della sentenza possono risultare non decisive e quindi inammissibili in Cassazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’orientamento giurisprudenziale rilevante si consolida dopo la proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.