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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14757 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento TARSU per l’anno 2005, notificata alla società per complessivi 3.054,62 euro. La N. srl aveva impugnato la cartella sostenendo l’illegittimità della tariffa applicata agli esercizi alberghieri, differenziata e più elevata rispetto a quella prevista per le civili abitazioni. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Palermo, la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva confermato la decisione. Il Comune ha proposto un unico motivo di cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 68, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 507/1993: secondo il Comune, era legittima la distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni. La società ha inoltre eccepito l’illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e ha richiamato la stagionalità dell’attività alberghiera.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune: ha ritenuto legittima la differenziazione tariffaria tra utenze domestiche e non domestiche e, in particolare, tra alberghi e civili abitazioni, giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti degli alberghi. Ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riferita agli artt. 3 e 53 Cost., poiché la diversa tariffa è collegata a una differenza oggettiva tra le categorie e non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva. Ha ritenuto irrilevante la stagionalità, che può eventualmente giustificare riduzioni lasciate alla discrezionalità dell’ente impositore. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro la cartella. Spese dei giudizi di merito e di legittimità compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8

    A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8, sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali e pertanto appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica e quindi la diversificazione tariffaria, tra i locali ad uso abitativo e quelli destinati ad esercizi alberghieri risulta essere legittima.

    La determinazione della tariffa compete agli enti locali e può prevedere fasce distinte per utenze domestiche e non domestiche; è quindi ammissibile applicare tariffe diverse ad abitazioni e strutture alberghiere.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, lett. c)

    La norma è invocata nel motivo di ricorso relativo alla classificazione delle categorie e alla differenziazione tariffaria. La Corte accoglie la censura del Comune e considera legittima la distinta tariffa per gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2

    i rapporti tra le tariffe, indicati dall' art. 69, comma secondo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica

    La verifica dei rapporti tariffari prevista dalla disposizione non consiste nel confrontare direttamente le tariffe delle singole categorie, ma nel valutare la relazione tra tariffe e costi del servizio distinti secondo la loro classificazione economica.

  • Costituzione, art. 3

    Infatti l'art. 3 Cost., prescrive che situazioni uguali o similari siano trattate in modo uguale

    La differenziazione tariffaria non viola l’uguaglianza quando riguarda categorie non equivalenti sotto il profilo della produzione di rifiuti: un albergo può essere distinto da una civile abitazione.

  • Costituzione, art. 53

    l'art. 53 Cost., prescrive che la contribuzione alla spesa pubblica attraverso il pagamento dei tributi debba avvenire in base alla effettiva capacità contributiva dei soggetti passivi.

    La Corte ritiene non violato il principio di capacità contributiva perché la maggiore tariffa per gli alberghi è giustificata dalla loro maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto alle abitazioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, un Comune può applicare tariffe diverse alle utenze domestiche e non domestiche e distinguere gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni, purché la classificazione tariffaria sia coerente con le caratteristiche delle categorie e con i costi del servizio.
  • La maggiore tariffa per gli alberghi può essere giustificata dalla maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto a una normale abitazione; la differenza tariffaria, da sola, non viola i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva.
  • La stagionalità dell’attività alberghiera non rende automaticamente illegittima la tariffa ordinaria: può eventualmente rilevare ai fini di riduzioni specifiche, la cui concessione dipende dalla disciplina applicabile e dalla discrezionalità dell’ente impositore.
  • Il controllo sul rapporto tra tariffe e costi del servizio non richiede che le tariffe delle diverse categorie siano tra loro simili: occorre invece verificare la relazione tra ciascuna tariffa e i costi del servizio pertinenti.

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