Sentenza del 15/07/2015 n. 14774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia che aveva confermato l’accoglimento, da parte della CTP di Catania, del ricorso contro l’avviso di recupero del credito d’imposta fruito in compensazione negli anni 2001-2004, dopo la revoca del beneficio. Con un unico motivo, ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000: secondo l’Ufficio, le spese su beni di terzi sono agevolabili soltanto se riferite a beni strumentali nuovi, ammortizzabili e dotati di autonoma funzionalità, separabili dal bene cui accedono. Il contribuente ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato ad altra sezione della CTR della Sicilia. Ha ritenuto non conforme al principio applicabile la decisione di merito, che aveva ammesso il credito per lavori di ammodernamento degli impianti idrici, sanitari, fognari ed elettrici dell’albergo, valorizzandone la necessità per il passaggio da due a tre stelle e considerando irrilevante che l’immobile fosse locato. In sede di rinvio dovrà verificarsi se le opere possano essere contabilizzate tra le immobilizzazioni materiali perché autonome, individuali, rimovibili e separatamente utilizzabili; le spese per opere prive di tali caratteristiche sono meri costi relativi a beni di terzi e non danno diritto al credito. Il giudice di rinvio deciderà anche nel merito e sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. La Corte non ha deciso in via definitiva la spettanza del credito né la richiesta subordinata sulle sanzioni.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di credito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali materiali e immateriali che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104).
Il credito d’imposta per nuovi investimenti spetta per beni strumentali nuovi e fiscalmente ammortizzabili. Per le spese incrementative sostenute su un immobile locato, il contribuente deve dimostrare che riguardano opere dotate di autonoma funzionalità e individualità, contabilizzabili tra le immobilizzazioni materiali e rimovibili e utilizzabili separatamente dall’immobile; le opere non autonome sono costi relativi a beni di terzi e non costituiscono beni agevolabili.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il credito d'imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di credito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali materiali e immateriali che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68 (oggi artt. 103 e 104).
Gli artt. 67 e 68 sono richiamati per individuare i beni fiscalmente ammortizzabili che possono beneficiare del credito. Per le opere eseguite su immobili di terzi, rileva la loro qualificabilità come immobilizzazioni materiali autonome; quelle prive di autonomia sono meri costi e non beni strumentali agevolabili.
Massime di principio
- Le spese sostenute dal conduttore su un immobile altrui non danno automaticamente diritto a un credito d’imposta per investimenti: occorre verificare la natura e l’autonomia delle opere, non soltanto la loro utilità per l’attività esercitata.
- Per essere agevolabili, le opere devono avere funzionalità e individualità proprie, poter essere rimosse alla fine della locazione e poter essere utilizzate separatamente dal bene cui accedono; il contribuente deve provarne i requisiti.
- Le opere inseparabili dall’immobile di terzi, contabilizzabili come altre immobilizzazioni immateriali, sono meri costi e non beni strumentali autonomi rilevanti ai fini del credito d’imposta in esame.
- La cassazione con rinvio non attribuisce definitivamente il beneficio al contribuente né definisce le questioni non esaminate nel merito: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e pronunciarsi anche sulle spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14771 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14775 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14780 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 lug 2015Sentenza del 15/07/2015 n. 14786 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →