Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14771 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato con un unico motivo la sentenza della CTR della Campania, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 11, e 9, comma 9, della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 8 della legge n. 388 del 2000. Ha contestato che l’adesione della società al condono previsto dall’art. 9 potesse precludere all’Ufficio il controllo e il recupero di un credito d’imposta ritenuto indebitamente compensato negli anni 2001 e 2002. L’avviso di recupero era stato notificato l’11/29 dicembre 2006. La società aveva eccepito in primo grado l’illegittimità dell’atto per violazione della disciplina del condono e difetto di motivazione; la CTP di Caserta aveva accolto il ricorso, salvo il recupero relativo a un investimento fatturato dalla ditta «Il Bottegone», e la CTR aveva confermato tale decisione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha cassato la sentenza della CTR perché aveva attribuito al condono effetti preclusivi rispetto alla contestazione del credito d’imposta: il condono può incidere sul debito fiscale, ma non rende incontestabili i crediti vantati dal contribuente nei confronti del Fisco. Ha rinviato ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà riesaminare la controversia applicando tale principio e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso definitivamente se il credito fosse effettivamente spettante.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9, 10 e 15

    In tema di condono fiscale l'Amministrazione Finanziaria può procedere, nelle ipotesi di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9, 10 e 15 all'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza di un diritto al rimborso, poichè il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco; i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

    Il condono può estinguere o ridurre il debito fiscale nei limiti previsti, ma non consolida i crediti d’imposta o di rimborso del contribuente e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificarne la spettanza e contestarne l’inesistenza.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, comma 11

    La disposizione è citata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, ma la sentenza non ne espone né applica autonomamente il contenuto interpretativo.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    La disposizione è citata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, ma la decisione non ne ricava una specifica interpretazione: la ragione dell’accoglimento è il principio sugli effetti del condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289 del 2002.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma è menzionata esclusivamente per indicare il deposito della memoria della contribuente in vista della pubblica udienza; la Corte non la applica né ne enuncia un principio.

Massime di principio

  • L’adesione al condono non rende automaticamente definitivo un credito d’imposta indicato dal contribuente e non impedisce all’Amministrazione di controllarne i presupposti.
  • La definizione agevolata riguarda il debito fiscale nei limiti stabiliti dalla legge; non equivale al riconoscimento, da parte del Fisco, di crediti o rimborsi chiesti dal contribuente.
  • La Cassazione ha stabilito il principio giuridico, ma ha rinviato per il riesame del merito: l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia non accerta, da solo, che il credito fosse inesistente o che il recupero sia definitivamente dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.