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Sentenza

Sentenza del 15/07/2015 n. 14775 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Ufficio aveva emesso un avviso di recupero di un credito d’imposta, ritenuto indebitamente utilizzato per mancanza dei requisiti previsti. La CTP di Foggia aveva respinto il ricorso della società; la CTR della Puglia, in appello, aveva invece annullato l’avviso, considerando che la domanda di condono presentata ai sensi dell’art. 9 della L. 289/2002 precludesse ulteriori contestazioni del Fisco e rendesse definitivo il credito. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per Cassazione: violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 10, della L. 289/2002, sostenendo che l’avviso di recupero non fosse un atto di accertamento precluso dal condono, ma un atto volto a rilevare l’assenza dei presupposti del beneficio; e vizio di motivazione insufficiente su un fatto decisivo.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il condono fiscale può estinguere, in tutto o in parte, debiti tributari, ma non rende incontestabili i crediti che il contribuente vanta verso il Fisco: l’Amministrazione può quindi verificarne l’esistenza e contestare il diritto al rimborso o al credito d’imposta. La causa è stata rinviata a un’altra sezione della CTR della Puglia, che dovrà riesaminare il merito conformandosi a tale principio e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di Cassazione. La Cassazione non ha deciso definitivamente se il credito fosse effettivamente spettante.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9, 10 e 15

    In tema di condono fiscale l'Amministrazione Finanziaria può procedere, nelle ipotesi di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9, 10 e 15 all'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza di un diritto al rimborso, poichè il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco; i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio.

    Il condono incide sui debiti fiscali nei limiti previsti dalla legge, ma non consolida automaticamente i crediti d’imposta o i diritti al rimborso dichiarati dal contribuente. L’Ufficio può ancora verificarne i presupposti e contestarne la spettanza.

Massime di principio

  • La definizione agevolata di debiti tributari non equivale a un riconoscimento, da parte del Fisco, dei crediti d’imposta indicati dal contribuente e non ne impedisce il successivo controllo.
  • Un avviso che recupera un credito d’imposta indebitamente utilizzato può essere diretto a verificare la sussistenza dei requisiti del beneficio; non è automaticamente precluso dal condono solo perché il contribuente vi ha aderito.
  • La decisione sul principio giuridico non accerta, da sola, che il credito fosse inesistente: dopo la cassazione con rinvio, il giudice di merito deve riesaminare il caso concreto e decidere anche sulle spese.

Testo integrale

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