Sentenza del 15/07/2015 n. 14780 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune aveva notificato avvisi di accertamento Ici per le annualità 2002, 2003 e 2004, contestando l’omesso pagamento per alcuni fabbricati. C.L. aveva impugnato gli avvisi sostenendo l’esenzione per ruralità, anche perché gli immobili erano affittati a un soggetto in possesso dei requisiti agricoli. La Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva confermato la decisione, ritenendo provata la ruralità e non ostativa la locazione. In cassazione il Comune, con un unico motivo, ha denunciato la violazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), sostenendo che i fabbricati erano iscritti in categoria A/3 e che le relative rendite non erano state impugnate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha chiarito che l’esenzione Ici per ruralità spetta, secondo le norme richiamate, agli immobili iscritti in catasto come rurali nelle categorie A/6 o D/10; se il fabbricato è iscritto in un’altra categoria, il contribuente deve impugnare il classamento, altrimenti resta assoggettato all’imposta. Tuttavia, nel caso concreto, la sentenza regionale non attestava che gli immobili fossero iscritti in categorie diverse da quelle rurali: il Comune aveva introdotto tale circostanza in cassazione con un’allegazione non autosufficiente e assertoria, che avrebbe richiesto un nuovo accertamento di fatto. Il ricorso è dunque inammissibile senza una decisione sul merito della specifica classificazione catastale. Il Comune, soccombente, è stato condannato alle spese: 1.500 euro per compensi, oltre accessori e rimborsi forfetari di legge.
Norme richiamate
E' certamente vero che solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a; ed è parimenti vero che qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici.
L’esenzione Ici per ruralità richiede l’iscrizione catastale del fabbricato nella categoria rurale pertinente (A/6 o D/10). Se l’immobile risulta classificato in una categoria diversa, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare il classamento; in mancanza, il fabbricato rimane assoggettato all’Ici. Nel caso deciso, però, la Corte non ha potuto applicare tale principio alla classificazione concreta, perché il ricorso non dimostrava in modo autosufficiente che gli immobili fossero iscritti in categorie diverse.
D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2
La disposizione è menzionata nella ricostruzione della motivazione della Commissione tributaria regionale, secondo cui l’assenza di un riferimento al requisito della detenzione consentiva di riconoscere rilevanza anche all’utilizzazione dell’immobile da parte dell’affittuario. La Corte di cassazione non decide nel merito questa questione, poiché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994
E' certamente vero che solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a; ed è parimenti vero che qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad Ici.
I requisiti di ruralità previsti dalla norma rilevano ai fini dell’iscrizione del fabbricato nelle categorie catastali rurali e, in collegamento con tale classificazione, dell’esenzione Ici. La sentenza non esamina autonomamente i singoli requisiti agricoli, ma richiama la norma quale fondamento della classificazione rurale.
L. n. 133 del 1994, art. 9, comma 1, lett. a), e L. n. 222 del 2007, art. 42-bis
Queste disposizioni sono riportate soltanto nella descrizione delle ragioni accolte dai giudici di merito, in relazione ai requisiti agricoli dell’affittuario e all’utilizzo agricolo dell’immobile. La Corte di cassazione non ne formula un’interpretazione né decide la questione sostanziale, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Per invocare l’esenzione Ici di un fabbricato rurale, occorre verificare la categoria catastale: secondo il principio richiamato dalla Corte, l’esenzione riguarda l’immobile iscritto come rurale in A/6 o D/10.
- Se il fabbricato è classificato in una categoria catastale diversa, il contribuente che chiede l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento; senza impugnazione il fabbricato resta assoggettato all’imposta.
- In cassazione non è sufficiente affermare che i fatti sono diversi da quelli risultanti dalla sentenza impugnata: il ricorrente deve indicare e documentare in modo autosufficiente gli elementi su cui fonda la censura. Non può ottenere un nuovo accertamento di fatto introducendo circostanze non risultanti dalla decisione impugnata.
- Un principio sostanziale astrattamente pertinente non conduce all’accoglimento del ricorso se manca la prova, nel ricorso stesso, del presupposto fattuale necessario per applicarlo.
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