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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06235/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento contestando a una società italiana la deduzione, ai fini IRES e IRAP, di costi per servizi di logistica fatturati dalla casa madre estera, ritenuti indeducibili per difetto di inerenza ex art. 109 T.U.I.R., con conseguente recupero d'imposta e irrogazione di sanzioni. La società aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano rigettato il ricorso/appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, dell'art. 115 c.p.c. e dei principi sul minimo costituzionale della motivazione; 2) violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente parlato di duplicazione dei costi e che, comunque, i costi di logistica sarebbero stati inerenti; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, assumendo che la decisione si fosse fondata su meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e con indebita inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, non era meramente apparente né incomprensibile: il giudice di merito aveva chiarito che il magazzino e la merce erano di proprietà della casa madre e che ciò bastava a escludere l'inerenza dei costi di logistica alla società italiana; il richiamo al diverso prezzo di rivendita era solo un argomento aggiuntivo. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva comunque escluso la deducibilità di costi riferibili alla casa madre, mentre le censure tendevano a una rivalutazione del merito e risultavano anche generiche quanto al contenuto degli accordi tra le parti. Il terzo motivo è stato respinto perché, in tema di imposte sui redditi, l'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente; nel caso concreto la CTR aveva escluso la prova dell'inerenza e non vi era stata alcuna inversione dell'onere probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109 T.U.I.R.

    la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all'attività d'impresa; se il costo attiene a una sfera estranea all'impresa del contribuente non è deducibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve essere motivata in modo da rendere intellegibili le ragioni della decisione; la mancanza di una motivazione solo apparente può integrare nullità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul modo in cui il giudice di merito avrebbe valutato le risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura in sostanza diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in combinazione con le regole processuali civili, ma non è stata ravvisata alcuna violazione idonea a cassare la sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione; la Corte ricorda che, dopo la riforma del n. 5, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e che il ricorso non consente un riesame del merito.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile, cioè se non supera il minimo costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza deve esporre le ragioni della decisione; la sua mancanza radicale o apparente integra nullità.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova e aveva comunque escluso l'inerenza del costo.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento induttivo e presunzioni; la Corte non ha ravvisato vizi nella decisione di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza è totalmente priva di motivazione o presenta un contrasto irriducibile o una obiettiva incomprensibilità; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dal ricorrente.
  • Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito né delle prove: il controllo della Cassazione riguarda soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della decisione impugnata.
  • In materia di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi richiede la prova della loro inerenza all'attività d'impresa; tale prova, in presenza di contestazione dell'amministrazione finanziaria, grava sul contribuente.
  • L'inerenza va riferita alla concreta destinazione del costo all'attività imprenditoriale del contribuente, con esclusione dei componenti negativi che appartengono alla sfera economica di un soggetto diverso.
  • La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è fondata quando il giudice decida sulla base del medesimo nucleo fattuale e giuridico devoluto dalle parti, anche se con una diversa qualificazione argomentativa.
  • Se la parte ricorrente mira a contestare la valutazione del materiale probatorio o la lettura degli accordi contrattuali effettuata dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile in cassazione quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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