Cassazione Civile, Ordinanza n. 06146/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria, catastale e bollo relativi a una sentenza civile del 2010 che aveva disposto: il trasferimento di un immobile da una parte ad un’altra in esecuzione di un preliminare; l’obbligo del mandatario di trasferire lo stesso immobile al mandante ex art. 1706 c.c.; la condanna al risarcimento danni per inadempimento del mandato. L’Amministrazione aveva tassato più capi della sentenza, assumendo anche un doppio passaggio dell’immobile. Successivamente le parti avevano stipulato una transazione notarile, registrata e tassata, con diversa regolazione dei trasferimenti e riduzione del risarcimento; i contribuenti avevano chiesto il riesame e il conguaglio, ma l’istanza era stata respinta e sono seguiti gli avvisi di liquidazione impugnati. In appello la CTR aveva ritenuto illegittima la doppia tassazione del trasferimento immobiliare, valorizzando la transazione sopravvenuta. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, l’inammissibilità dell’appello dei contribuenti perché tardivo, sostenendo che la prima impugnazione notificata dalla difesa aveva fatto decorrere il termine breve anche per gli eredi della parte deceduta; con il secondo motivo ha censurato la decisione sul merito, sostenendo che l’art. 37 TUR consente il conguaglio solo se la transazione coinvolge l’Amministrazione dello Stato, circostanza non ricorrente. I contribuenti hanno resistito eccependo varie cause di inammissibilità del ricorso principale e hanno proposto ricorso incidentale su sottoscrizione degli avvisi, omessa pronuncia, apparente motivazione, ultrapetizione e spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale nei limiti indicati e ha accolto il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale; ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, ha escluso la tardività dell’appello degli eredi per ultrattività del mandato e ha affermato che la CTR aveva errato nel ritenere illegittima in radice la tassazione del trasferimento immobiliare, dovendosi invece verificare la corretta qualificazione del capo di sentenza e, in rinvio, rideterminare l’imposta dovuta; ha inoltre rilevato che il giudice di merito, una volta accolto il motivo principale, avrebbe dovuto esaminare la quantificazione dell’imposta e non decidere su motivi subordinati non più esaminabili.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza/processo e omesso esame di fatto decisivo.
art. 60 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dall’Agenzia per sostenere la tardività dell’appello; la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’impugnazione degli eredi.
art. 40, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per il computo del termine di impugnazione dopo il decesso della parte.
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dall’Agenzia in relazione alla pretesa inammissibilità dell’appello tardivo.
richiamato per sostenere la decorrenza del termine breve dopo la notifica dell’impugnazione.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la Corte ha chiarito che la transazione è equiparata alla sentenza passata in giudicato solo se partecipi l’Amministrazione dello Stato; nel caso concreto tale presupposto non ricorreva.
richiamato per qualificare il trasferimento disposto dal giudice come esecuzione dell’obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante il bene acquistato.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato per la dedotta nullità per difetto di sottoscrizione; la Corte ha escluso l’applicabilità della norma agli avvisi di liquidazione di registro e, in ogni caso, ha ribadito la validità della delega di firma come mero decentramento interno.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dai contribuenti per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate solo alcune censure sul punto, perché la CTR non aveva deciso sulla quantificazione del tributo e aveva impropriamente esaminato questioni subordinate.
utilizzato sia per l’omessa pronuncia sia per il vizio di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che il giudice tributario, accolto il motivo principale, dovesse comunque esaminare la corretta misura della pretesa senza eccedere o omettere pronunce dovute.
richiamato per affermare che il giudice tributario, nel decidere sul rapporto sostanziale, può valutare i fatti e le prove ai fini della rideterminazione della pretesa.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. come base dei poteri valutativi del giudice nel merito della pretesa tributaria.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione alla compensazione delle spese di lite, motivo poi assorbito.
art. 8 tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per la determinazione dell’aliquota nei trasferimenti di diritti reali immobiliari.
art. 1, comma 1, tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come parametro per gli atti traslativi a titolo oneroso, rilevante ai fini della qualificazione del trasferimento.
richiamato per la disciplina della dichiarazione/notifica dell’evento interruttivo e la prosecuzione del processo.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
la sospensione legale ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza alla scadenza del termine lungo.
Massime di principio
- Se la parte costituita a mezzo di procuratore muore senza che l’evento sia dichiarato o notificato, opera l’ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con stabilizzazione della posizione processuale fino alla costituzione degli eredi o ad altra regolare dichiarazione dell’evento.
- L’erronea indicazione della parte destinataria o interessata nel ricorso per cassazione non determina inammissibilità quando, dalla lettura complessiva dell’atto, sia chiara la riferibilità della censura alla parte corretta e la controparte abbia potuto difendersi efficacemente.
- La nullità o irregolarità della notificazione a mezzo PEC non comporta inammissibilità se l’atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza legale da parte del destinatario.
- Nel processo tributario, una volta accolto un motivo che incide sull’an della pretesa o sulla qualificazione del rapporto, il giudice non può arrestarsi all’annullamento dell’atto: deve, nei limiti delle domande, riesaminare il rapporto sostanziale e determinare la corretta misura del tributo.
- La transazione successiva a una sentenza può assumere rilievo ai fini dell’art. 37 TUR solo nei casi previsti dalla norma; in assenza della partecipazione dell’Amministrazione dello Stato non è configurabile l’automatica equiparazione della transazione alla sentenza passata in giudicato per effetti sostitutivi o conguagli automatici.
- Per gli atti impositivi di registro la sottoscrizione può essere validamente apposta da un funzionario delegato mediante delega di firma, senza necessità di delega nominativa, purché sia identificabile la qualifica del soggetto delegato e sia verificabile la corrispondenza con l’organo legittimato.
- Nel giudizio tributario, i motivi proposti in via subordinata restano assorbiti se viene accolto il motivo principale che li rende incompatibili; il giudice non deve rigettarli nel merito ma dichiararli assorbiti, evitando pronunce inutili o eccedenti.
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