Cassazione Civile, Ordinanza n. 27315/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso del 50% di Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale versate per gli anni 2002-2005, invocando la disciplina agevolativa introdotta dall'art. 1, comma 1011, della L. n. 296/2006 per i residenti nei comuni della Riviera Jonica danneggiati dal sisma del 2002. Poiché l'amministrazione aveva mantenuto il silenzio, egli aveva adito il giudice tributario. La C.T.P. aveva accolto la domanda, ma in appello la C.T.R. aveva riformato la decisione e respinto il ricorso originario, ritenendo tardiva l'istanza di rimborso. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e inammissibilità dell'appello per errata notifica, sostenendo che l'appello doveva essere notificato ai difensori domiciliatari e non personalmente a lui; 2) nullità per motivazione carente o apparente, per non avere la C.T.R. spiegato perché il termine per chiedere il rimborso fosse biennale; 3) violazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 3 Cost. e 10 L. n. 212/2000, per avere applicato il termine biennale di decadenza anziché quello quadriennale/ordinario invocato dal ricorrente; il contribuente ha anche sostenuto la tempestività dell'istanza anche rispetto al termine biennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, la notificazione dell'atto di appello eseguita personalmente al destinatario è valida anche in presenza di elezione di domicilio, in quanto l'art. 17 d.lgs. n. 546/1992 fa salvo in ogni caso la consegna in mani proprie. Ha inoltre ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo: ha chiarito che i versamenti non erano indebiti originariamente, ma sono divenuti non dovuti solo per effetto sopravvenuto della L. n. 296/2006; pertanto trova applicazione l'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e non l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, perché quest'ultimo opera solo quando il pagamento non era dovuto fin dall'origine. Ha anche precisato che il termine di prescrizione riguarda il ricorso giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto, mentre il termine biennale di decadenza riguarda la domanda amministrativa di rimborso. Il ricorso è stato quindi respinto e il contribuente è stato condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nel processo tributario la notificazione personalmente al destinatario è valida perché la consegna in mani proprie è sempre salva, anche se vi è elezione di domicilio.
Costituisce disciplina residuale e di chiusura: per i rimborsi di somme divenute indebite solo successivamente al pagamento, l'istanza va presentata entro due anni dal verificarsi del presupposto restitutorio; il termine di prescrizione opera invece per il ricorso contro il silenzio-rifiuto.
Si applica solo se il versamento non era dovuto fin dall'origine; non è la disciplina applicabile quando il diritto al rimborso sorge solo successivamente per effetto di una nuova disposizione normativa.
art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006
Ha introdotto una sopravvenuta possibilità di definizione/riduzione dell'obbligazione tributaria per i soggetti interessati, facendo sorgere successivamente il diritto alla restituzione della parte eccedente versata.
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005
È richiamata quale provvedimento che ha rideterminato i comuni danneggiati dal sisma e sospeso i termini tributari, quale antecedente della disciplina agevolativa successiva.
È invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 3 Cost.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura di violazione.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del rimborso, senza esito favorevole.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notifica dell'atto di impugnazione eseguita in mani proprie del destinatario è valida anche se il destinatario ha eletto domicilio per il giudizio, poiché l'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 fa comunque salva tale forma di consegna.
- Quando il diritto al rimborso tributario nasce solo per effetto di una sopravvenuta disposizione che rende in tutto o in parte non dovuto un versamento già eseguito, non si applica il termine di 48 mesi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma il termine biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, norma residuale di chiusura del sistema.
- Il termine di prescrizione attiene all'azione giudiziale proposta contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione, mentre il termine biennale di decadenza riguarda la preventiva istanza di rimborso rivolta all'ente impositore.
- Una censura di motivazione apparente o di tardività dell'impugnazione deve essere specifica e intelligibile; affermazioni generiche o meramente sollecitatorie non sono idonee a fondare l'accoglimento del motivo.
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