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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11409/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso di IVA per euro 98.740,93 presentata da una società estera per spese sostenute in Italia in occasione di una convention aziendale. La società sosteneva di avere trasmesso tempestivamente, entro il termine del 30 settembre 2016, l'istanza telematica tramite il portale estero, ma che un disguido tecnico-informatico avesse reso il file illeggibile per l'amministrazione destinataria senza che essa fosse avvisata del problema. Dopo una prima interlocuzione amministrativa, l'istanza fu ripresentata il 23 giugno 2017 e rigettata per tardività. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che la prima domanda non fosse mai pervenuta all'Ufficio competente e che, quindi, non si fosse formato alcun silenzio-rifiuto; ha inoltre considerato tardiva la seconda domanda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38-bis2 d.P.R. 633/1972, sostenendo che l'istanza originaria fosse tempestiva e ricevuta dall'Amministrazione e che questa dovesse segnalare l'illeggibilità del file; 2) violazione degli artt. 19 e 38-bis2 d.P.R. 633/1972, del principio di neutralità IVA e dell'art. 10 l. 212/2000, per lesione di buona fede, legittimo affidamento e proporzionalità; 3) omesso esame del fatto decisivo della tempestiva ricezione dell'istanza da parte del portale italiano; 4) omesso esame della circostanza che l'autorità fiscale francese non aveva comunicato l'errore, impedendo il rimedio. La Corte ha esaminato i motivi congiuntamente o distintamente, richiamando la disciplina del silenzio-rifiuto in materia di rimborso e la giurisprudenza sulla necessità che la domanda sia completa e conoscibile dall'Ufficio per poterne provocare la formazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza originaria, a causa degli errori tecnici che la rendevano non leggibile e non visibile all'Amministrazione finanziaria, non fosse idonea a far decorrere il silenzio-rifiuto impugnabile, perché l'Ufficio non era stato posto in condizione di conoscere il contenuto della domanda e di provvedere. Ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva escluso la formazione del silenzio-rifiuto sulla prima istanza e aveva dichiarato tardiva la seconda, effettivamente pervenuta, perché presentata oltre il termine. La Corte ha inoltre escluso che il comportamento omissivo dell'Amministrazione potesse fondare una tutela dell'affidamento o imporre un obbligo di avviso dell'errore tecnico; ha reputato infondate o inammissibili anche le censure di omesso esame, osservando che il fatto rilevante era stato comunque considerato o che le ulteriori argomentazioni non avevano autonoma decisività. Ha enunciato il principio secondo cui l'istanza di rimborso IVA non visibile per disguidi tecnici di trasmissione non è idonea a formare il silenzio-rifiuto impugnabile, poiché l'Amministrazione non è posta nelle condizioni di provvedere.

Norme richiamate

  • art. 38-bis2 d.P.R. n. 633 del 1972

    L'istanza di rimborso deve pervenire in modo conoscibile e completo all'Amministrazione; se il file è illeggibile/non visibile per errori tecnici, la domanda non è idonea a fondare il silenzio-rifiuto.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il diniego espresso o tacito di rimborso è atto autonomamente impugnabile; il silenzio dell'Amministrazione può integrare silenzio-rifiuto solo se vi è una domanda completa e conoscibile.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di rimborso l'Amministrazione può svolgere difese e argomentazioni ulteriori rispetto alla motivazione del diniego amministrativo.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    Il principio di collaborazione e buona fede tutela il contribuente in presenza di ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione, ma non copre la mera inerzia dell'Ufficio né può superare la mancata conoscibilità dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è configurabile quando la censura investe argomentazioni non decisive o un fatto non specificamente individuato.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per analogia dalla parte ricorrente in tema di comunicazioni telematiche, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, il silenzio-rifiuto impugnabile presuppone una domanda completa, leggibile e conoscibile dall'Amministrazione: la mera spedizione non basta se l'istanza non è effettivamente percepibile dall'Ufficio competente.
  • Se la domanda di rimborso non perviene in forma idonea a consentire l'esercizio del potere amministrativo, non si forma il silenzio-rifiuto e manca il presupposto processuale dell'impugnazione.
  • La tutela del legittimo affidamento e della buona fede non consente di imputare all'Amministrazione l'obbligo di sanare o segnalare errori tecnici della trasmissione quando il difetto è riconducibile alla sfera del contribuente e la domanda non è stata conosciuta dall'Ufficio.
  • Nel giudizio di rimborso il contribuente assume sostanzialmente la posizione di attore e deve provare i presupposti del diritto fatto valere; l'Amministrazione può difendersi anche con ragioni diverse da quelle poste a base del diniego amministrativo.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e specificamente discusso; non è sufficiente contestare argomentazioni accessorie o prive di autonoma incidenza sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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