Cassazione Civile, Ordinanza n. 26358/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati nel giugno 2012 con i quali l'Amministrazione finanziaria, applicando l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 e il c.d. redditometro, ha rettificato il reddito complessivo della contribuente per gli anni 2007 e 2008, valorizzando la disponibilità di due immobili (abitazione principale e secondaria), di un'autovettura e il pagamento di un premio assicurativo su un fabbricato, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF. In primo grado l'impugnazione era stata accolta per mancanza dello scostamento minimo del 25% tra reddito dichiarato e accertato; in appello la decisione è stata riformata e la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo ha dedotto: illegittimità costituzionale e normativa del redditometro per violazione della riserva di legge dell'art. 23 Cost.; inapplicabilità dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. 600/1973 e dei decreti ministeriali attuativi per effetto dello Statuto del contribuente, lamentando anche la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; nullità degli avvisi per difetto di motivazione sull'opzione per il metodo sintetico; vizi della sentenza di merito per erronea valutazione degli elementi di fatto, della superficie dell'abitazione principale, dello scostamento reddituale e della documentazione prodotta. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello perché la motivazione avrebbe riprodotto pedissequamente le tesi dell'Ufficio appellante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimità del metodo sintetico e del redditometro, richiamando l'orientamento secondo cui i decreti ministeriali hanno funzione solo accertativa e probatoria e non violano la riserva di legge; ha escluso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009; ha dichiarato inammissibili le doglianze sul difetto di motivazione degli avvisi per carenza di autosufficienza e per novità della questione; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, tendevano in realtà a un riesame del merito e delle prove, non consentito in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha escluso la nullità della sentenza per asserita motivazione per relationem, osservando che tale tecnica non determina nullità se le ragioni della decisione siano comunque riconducibili al giudice e risultino chiare e complete. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la disciplina dell'accertamento sintetico è legittima; per le annualità anteriori al 2009 non impone, di per sé, un contraddittorio endoprocedimentale a pena di invalidità dell'atto.
art. 23 Cost.
non è violato dal reddiometro, perché i decreti ministeriali attuativi non stabiliscono la materia imponibile ma svolgono funzione accertativa e probatoria.
lo Statuto del contribuente non introduce, per gli accertamenti sintetici a tavolino, un generale obbligo di previo contraddittorio.
art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
le garanzie ivi previste si applicano agli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti sintetici basati su parametri predeterminati.
d.m. 10 settembre 1992
nel periodo rilevante la determinazione sintetica del reddito si fondava su valori e coefficienti predeterminati per i beni indice di capacità contributiva.
ha introdotto il contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico con efficacia solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma.
ha convertito il d.l. 78/2010; la disciplina transitoria esclude l'applicazione retroattiva dell'obbligo di contraddittorio ai periodi d'imposta anteriori.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la deduzione di plurimi profili di violazione di legge in un unico motivo non comporta inammissibilità se le censure sono chiare e separabili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione non ricorre se la sentenza, pur redatta in forma per relationem, consente di individuare chiaramente la decisione del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo riformato il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non alla mera insufficienza della motivazione.
il ricorso deve essere autosufficiente; la mancata trascrizione o indicazione degli atti rilevanti impedisce il controllo di legittimità sulla doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito fondato su beni-indice e parametri predeterminati non viola la riserva di legge, quando la fonte secondaria si limiti a funzioni tecnico-probatorie e non introduca autonomamente la base imponibile.
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori alla riforma del 2010 non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua mancanza non determina invalidità dell'atto.
- Le garanzie partecipative previste dallo Statuto del contribuente per accessi, ispezioni e verifiche non si estendono automaticamente agli accertamenti 'a tavolino' basati su parametri di redditività predeterminati.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere autosufficienti e specifiche: la mancata trascrizione degli atti rilevanti o la deduzione di questioni non prospettate nei gradi di merito determina inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito o sostituire l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, quando la doglianza sia solo formalmente qualificata come violazione di legge.
- La motivazione per relationem non determina nullità della sentenza se le ragioni della decisione risultano comunque chiaramente riferibili al giudice e intellegibili nel loro contenuto essenziale.
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