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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente impugnava un'intimazione di pagamento deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, in particolare di sei cartelle di pagamento relative a crediti tributari. Sosteneva che le notifiche fossero state eseguite con la procedura prevista per l'irreperibilità assoluta del destinatario ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, mentre, secondo la sua prospettazione e sulla base dei certificati storici di residenza e dello stato di famiglia prodotti, ella sarebbe stata effettivamente residente negli indirizzi indicati, con conseguente necessità di applicare la disciplina dell'irreperibilità relativa (artt. 139 e 140 c.p.c.). Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione di legge, anche in relazione agli obblighi di motivazione degli atti amministrativi richiamati dalla L. 241/1990 e dallo Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che il motivo fosse non sufficientemente specifico perché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le relate di notifica contestate, in violazione del principio di autosufficienza. In ogni caso, il motivo è stato considerato infondato: dalle relate richiamate nel controricorso emergeva che l'ufficiale notificatore si era recato all'indirizzo formalmente risultante, constatando l'assenza del nominativo su citofono o cassetta postale e ricevendo dal custode l'informazione che la destinataria si era trasferita. Ciò integrava un'ipotesi di irreperibilità assoluta, con corretta applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. La Corte ha inoltre affermato che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo e non sono idonee a smentire gli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale, che fanno piena prova fino a querela di falso. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione la nullità o invalidità della notifica di un atto, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale della relata di notifica censurata; la mancata trascrizione integra difetto di specificità e rende inammissibile il motivo.
  • Ai fini della distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa, rilevano circostanze riferite rispettivamente al luogo di notificazione o alla persona del destinatario e dei soggetti abilitati a ricevere l'atto.
  • Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo sulla residenza e non prevalgono, di per sé sole, sugli accertamenti compiuti dal pubblico ufficiale in sede di notifica, i quali fanno piena prova fino a querela di falso.
  • Se il notificatore, recatosi all'indirizzo formalmente risultante, accerta l'assenza di indicazioni nominative su citofono o cassetta postale e riceve informazioni dal custode circa l'avvenuto trasferimento del destinatario, può ravvisarsi irreperibilità assoluta con legittima applicazione della procedura ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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