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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28310/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società quale conferitaria di un ramo d'azienda, in relazione a somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe valorizzato l'eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello; con il secondo motivo, violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997. La società, a sua volta, ha proposto autonomo ricorso avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella fosse un atto impositivo definibile e non un mero atto di riscossione. La Corte ha esaminato prioritariamente questo secondo ricorso, ritenendolo fondato, perché la cartella notificata al conferitario, essendo il primo atto con cui la pretesa fiscale viene fatta valere nei suoi confronti, ha natura impositiva e può essere oggetto di definizione agevolata; conseguentemente ha accolto il ricorso contro il diniego e, poiché risultavano presentata domanda e versata la prima rata, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione introdotto dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la cartella emessa nei confronti del conferitario di azienda, quale primo e unico atto di esercizio della pretesa fiscale nei suoi confronti, ha natura impositiva e rientra tra gli atti definibili ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018. In conseguenza dell'intervenuta definizione agevolata, e dato il deposito della domanda e il pagamento della prima rata, il giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio relativo al diniego sono state compensate, mentre per il giudizio di definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, ciò che rileva non è la qualificazione astratta dell'atto come provvedimento discrezionale o atto di riscossione, ma il fatto che esso renda per la prima volta edotto il contribuente della pretesa fiscale e ne determini l'an e il quantum.
  • Nel caso di conferimento o cessione d'azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti del soggetto subentrante, quando rappresenti il primo atto con cui l'amministrazione fa valere la propria pretesa nei suoi confronti, assume natura impositiva e può essere definita ai sensi della normativa sulla definizione agevolata.
  • Una volta verificata la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata, tra cui la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, il giudizio relativo alla controversia definibile deve essere dichiarato estinto.
  • Nella definizione agevolata delle liti tributarie, il criterio di individuazione dell'atto definibile è funzionale e sostanziale: conta la funzione di primo esercizio della pretesa tributaria verso il destinatario, non la sola forma o collocazione dell'atto nel procedimento di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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