Cassazione Civile, Ordinanza n. 28310/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società quale conferitaria di un ramo d'azienda, in relazione a somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR avrebbe valorizzato l'eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello; con il secondo motivo, violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997. La società, a sua volta, ha proposto autonomo ricorso avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella fosse un atto impositivo definibile e non un mero atto di riscossione. La Corte ha esaminato prioritariamente questo secondo ricorso, ritenendolo fondato, perché la cartella notificata al conferitario, essendo il primo atto con cui la pretesa fiscale viene fatta valere nei suoi confronti, ha natura impositiva e può essere oggetto di definizione agevolata; conseguentemente ha accolto il ricorso contro il diniego e, poiché risultavano presentata domanda e versata la prima rata, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione introdotto dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della società contro il diniego di definizione agevolata, affermando che la cartella emessa nei confronti del conferitario di azienda, quale primo e unico atto di esercizio della pretesa fiscale nei suoi confronti, ha natura impositiva e rientra tra gli atti definibili ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018. In conseguenza dell'intervenuta definizione agevolata, e dato il deposito della domanda e il pagamento della prima rata, il giudizio di cassazione promosso dall'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio relativo al diniego sono state compensate, mentre per il giudizio di definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per la censura di nullità della sentenza per ultrapetizione
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 57 per sostenere il vizio processuale dedotto
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per contestare la possibilità di introdurre nuove eccezioni in appello
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per la dedotta violazione di legge sostanziale
richiamato in tema di responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti dell'azienda ceduta
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in tema di responsabilità per debiti tributari del cessionario d'azienda
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
la Corte lo interpreta nel senso che sono definibili anche le controversie relative a cartelle che, nei confronti del conferitario, costituiscono il primo atto impositivo di esercizio della pretesa fiscale
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
indicato quale base del controllo automatizzato da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per il regime delle spese nella definizione agevolata
richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, ciò che rileva non è la qualificazione astratta dell'atto come provvedimento discrezionale o atto di riscossione, ma il fatto che esso renda per la prima volta edotto il contribuente della pretesa fiscale e ne determini l'an e il quantum.
- Nel caso di conferimento o cessione d'azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti del soggetto subentrante, quando rappresenti il primo atto con cui l'amministrazione fa valere la propria pretesa nei suoi confronti, assume natura impositiva e può essere definita ai sensi della normativa sulla definizione agevolata.
- Una volta verificata la sussistenza dei presupposti della definizione agevolata, tra cui la presentazione della domanda e il versamento della prima rata, il giudizio relativo alla controversia definibile deve essere dichiarato estinto.
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie, il criterio di individuazione dell'atto definibile è funzionale e sostanziale: conta la funzione di primo esercizio della pretesa tributaria verso il destinatario, non la sola forma o collocazione dell'atto nel procedimento di riscossione.
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