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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28216/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un importo complessivo composto da quota privilegiata e quota chirografaria. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito e aveva subordinato la diversa ammissione alla produzione di una dettagliata ricostruzione contabile, comprensiva della distinzione tra capitale, interessi e interessi anteriori al triennio. L’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta, in particolare per la mancata produzione del piano di ammortamento e per l’impossibilità di ricostruire con certezza quanto fosse stato restituito a capitale e quanto a interessi, anche in considerazione di versamenti e conteggi tra loro non coerenti. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 61, 191, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di avere assolto l’onere probatorio mediante il contratto di mutuo e le quietanze, che il piano di ammortamento non sarebbe stato un elemento indefettibile, specie in presenza di un rapporto rimasto nella fase di preammortamento, e che era ingiustificato il mancato ricorso a una consulenza tecnica d’ufficio contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero nella riproposizione di doglianze di merito già esaminate dal Tribunale, volte a contestare la valutazione della documentazione prodotta e l’impossibilità di determinare il residuo dovuto e la sua imputazione a capitale o interessi. Tale apprezzamento probatorio non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge. Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha ricordato che la nomina è rimessa al giudice di merito e che il diniego può risultare anche implicitamente dal complesso della motivazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.f.

    norma richiamata per la domanda di ammissione al passivo del creditore.

  • art. 98 l.f.

    norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il motivo è stato formalmente dedotto come violazione di legge, ma le censure erano in realtà dirette a contestare valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione.

  • artt. 61, 191, 115 e 116 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per contestare la gestione della prova e il mancato ricorso alla consulenza tecnica, ma senza superare il limite del giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte non ha ravvisato violazione, trattandosi piuttosto di contestazione dell’apprezzamento delle prove.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla valutazione di merito compiuta dal giudice sulla sufficienza e attendibilità della documentazione probatoria.
  • Se il giudice di merito, sulla base dell’insieme degli atti, non riesce a ricostruire con certezza il residuo di un mutuo e la corretta imputazione dei pagamenti a capitale o a interessi, tale apprezzamento non è normalmente censurabile in cassazione come error in iudicando.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il creditore che intenda ottenere l’ammissione privilegiata di un credito da mutuo deve fornire una documentazione idonea a consentire la ricostruzione del credito vantato; la mera allegazione del contratto e di versamenti non sempre è sufficiente se non consente la distinzione tra le diverse componenti del debito.
  • La nomina del consulente tecnico d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato impiego non integra di per sé un vizio di legittimità se la motivazione consente di comprenderne le ragioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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