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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28207/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

La controversia

La controversia origina da una sentenza d'appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello principale proposto da tre soggetti, ritenendo mancante la tempestiva prova della notifica dell'atto di appello alle controparti e, per conseguenza, la dimostrazione della tempestiva costituzione degli appellanti; la stessa sentenza aveva poi dichiarato inefficace l'appello incidentale tardivo. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p.c. e degli artt. 2, comma 6, e 23 d.lgs. 82/2005, nonché dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994, sostenendo che il deposito in formato analogico della copia del messaggio PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e consegna, corredato da attestazione di conformità, dovesse ritenersi pienamente idoneo a sostituire il deposito dell'originale telematico. Secondo i ricorrenti, inoltre, gli atti non erano stati contestati dalle controparti e non era stata proposta querela di falso, sicché la declaratoria di improcedibilità era illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha censurato il formalismo della corte territoriale, affermando che, in caso di notifica telematica dell'atto di appello, l'appellante che si costituisca tempestivamente può assolvere l'onere di prova del perfezionamento della notifica anche mediante deposito cartaceo di copie analogiche dei documenti digitali attestanti la notifica, purché munite di attestazione di conformità agli originali telematici. Ne consegue che non esiste un obbligo esclusivo di deposito telematico della prova della notifica e che l'appello non può essere dichiarato improcedibile per la sola mancata produzione in formato digitale, potendosi seguire alternativamente la modalità prevista dall'art. 9, comma 1-bis, L. 53/1994. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte di cassazione esclude che, nel caso concreto, la mancata produzione telematica della prova di notifica giustifichi l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato quale vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 2, comma 6, d.lgs. 82/2005

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione tra documento informatico e copia analogica attestata conforme, ai fini del deposito.

  • art. 23 d.lgs. 82/2005

    Richiamato a sostegno dell'efficacia probatoria della copia analogica di documenti informatici munita di attestazione di conformità.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994

    La Corte afferma che la prova della notificazione eseguita via PEC può essere fornita alternativamente anche mediante deposito analogico di copie conformi dei documenti digitali, senza obbligo di deposito esclusivamente telematico.

  • art. 350 c.p.c.

    Usato dalla corte territoriale come termine entro cui la prova della notificazione doveva risultare in forma telematica; la Cassazione non condivide tale rigore esclusivo.

Massime di principio

  • Quando l'atto di appello sia stato notificato a mezzo PEC, l'appellante che si costituisca tempestivamente può provare la notificazione depositando copie analogiche dei documenti informatici attestanti l'invio e la ricezione, purché corredate di attestazione di conformità.
  • Non è configurabile un obbligo esclusivo di deposito telematico degli originali o dei duplicati informatici della notifica, se la normativa consente la produzione alternativa di copie analogiche conformi.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello non può fondarsi su un formalismo eccessivo, quando la prova della tempestiva notificazione risulti comunque acquisita in una forma processualmente idonea.
  • In materia di prova della notificazione telematica, la disciplina sul documento informatico e sulla copia conforme va letta in senso funzionale, valorizzando l'idoneità dimostrativa dell'atto depositato più che il solo formato del deposito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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