Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di interessi commerciali maturati su forniture di merci effettuate alla farmacia in un arco temporale lungo, assumendo che il pagamento fosse dovuto a 90 giorni dalle fatture. L'opponente aveva eccepito che il rapporto di fornitura fosse sorto prima dell'8 agosto 2002, con conseguente inapplicabilità del d.lgs. 231/2002 agli interessi commerciali. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo provato che il rapporto fosse iniziato prima della data rilevante e che la disciplina sopravvenuta non si applicasse ai contratti conclusi anteriormente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società fornitrice ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sulla prova dell'esistenza di un contratto anteriore all'8 agosto 2002; omesso esame circa la dedotta anteriorità del rapporto sulla sola base di fatture precedenti al 2002; violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova; violazione degli artt. 1362, 1470 e 1559 c.c. per avere la Corte qualificato la relazione come un unico contratto di somministrazione/durata anziché come pluralità di contratti autonomi di vendita-fornitura; violazione dell'art. 11 d.lgs. 231/2002, sostenendo che la norma transitoria riguarderebbe solo contratti con unica obbligazione e non singoli ordini autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di violazione di legge perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso l'applicabilità del d.lgs. 231/2002, valorizzando la circostanza che il rapporto contrattuale tra le parti era iniziato prima dell'8 agosto 2002 e che la documentazione prodotta deponeva per un rapporto unitario di durata, non per una pluralità di contratti autonomi. Ha inoltre dichiarato non scrutinabili i primi due motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la presenza di una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., senza che la ricorrente avesse assolto l'onere di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo revocato nei gradi di merito non è stato ripristinato; la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 11, comma 1
"le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002"
La disciplina sugli interessi commerciali non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; ai fini dell'esclusione rileva l'anteriorità del contratto/rapporto unitario, non la data delle singole prestazioni esecutive.
L'onere probatorio va ripartito secondo le regole generali; la censura della ricorrente è stata ritenuta infondata perché la Corte di merito aveva correttamente valorizzato gli elementi documentali disponibili.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in tema di inadempimento, il creditore deve provare solo la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento; la Corte non ha accolto la censura perché ritenuta non pertinente al decisum.
La censura relativa alla disponibilità delle prove è stata respinta, non essendo ravvisato un errore del giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio.
Invocato per contestare l'interpretazione del rapporto contrattuale; la Corte ha confermato la lettura della Corte d'appello, che ha desunto l'unitarietà del rapporto da elementi documentali e difensivi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi della vendita/fattispecie singole; la Corte non vi ha ravvisato violazione.
Richiamato per la qualificazione del rapporto come somministrazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di rapporto di durata.
I motivi di ricorso formulati come violazione di legge sono stati respinti perché non sussisteva l'errore di diritto denunciato.
I motivi di omesso esame di fatti decisivi non erano proponibili in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto, onere non assolto.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse rationes decidendi di fatto delle due sentenze di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria del d.lgs. n. 231/2002, conta la data di conclusione del contratto o, se il rapporto è unitario e di durata, la sua originaria instaurazione; non è decisiva la data delle singole consegne o prestazioni eseguite successivamente.
- La qualificazione del rapporto come contratto di durata o come pluralità di contratti autonomi dipende dalla prova degli assetti voluti dalle parti e dagli elementi oggettivi del rapporto; la mera periodicità delle fatturazioni o degli estratti conto non basta, da sola, a dimostrare una serie di contratti distinti.
- In sede di legittimità, le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. sono precluse quando vi sia doppia conforme sulle questioni di fatto, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni fattuali poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La violazione delle norme sull'onere della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito o falsamente applicato le regole di riparto probatorio; non basta una diversa lettura del materiale istruttorio compiuta dal ricorrente.
- La qualificazione del rapporto contrattuale deve essere effettuata avendo riguardo alla struttura complessiva dell'operazione economica e agli indici documentali del rapporto, non a singoli elementi isolati e neutri.
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