Cassazione Civile, Ordinanza n. 28214/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca contro il decreto del giudice delegato e poi contro il decreto del Tribunale che avevano ammesso solo in parte i crediti insinuati in una procedura fallimentare. La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo per: saldo debitore di un conto corrente; credito residuo e interessi di un finanziamento a medio termine; crediti derivanti da un accordo di ristrutturazione garantito da pegno su quote sociali; saldo debitore di conti anticipi per anticipazioni export. Il Tribunale aveva rigettato in larga parte l’opposizione ritenendo, tra l’altro, che gli estratti conto non fossero opponibili alla curatela perché il curatore è terzo e non imprenditore, che mancasse la prova della comunicazione degli estratti ex art. 1832 c.c., che non rilevasse l’uso dei documenti in altro giudizio di revocatoria e che il contratto fosse privo di data certa e affetto da nullità. In cassazione la banca ha dedotto: violazione degli artt. 1832, 2730, 2733, 2734, 2735, 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 88 c.p.c. e degli artt. 263 ss. c.p.c.; violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c. e dell’art. 2697 c.c.; motivazione apparente o mancante/minimo costituzionale ex art. 111 Cost. e art. 135 c.p.c.; ulteriore violazione motivazionale e dell’art. 1419 c.c. Il nucleo del ricorso era che la curatela, avendo in un diverso giudizio fondato la propria azione revocatoria sui medesimi documenti e sui medesimi saldi, non poteva poi negarne l’opponibilità o la data certa nel giudizio di verifica del passivo, per il dovere di lealtà e probità processuale e per l’impossibilità di assumere posizioni processuali contraddittorie a seconda della convenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, nella verifica del passivo fallimentare, l’anteriorità della scrittura privata che documenta il credito è soggetta alle regole dell’art. 2704 c.c., ma se la curatela, in un separato giudizio, ha agito facendo leva sui medesimi documenti e sui medesimi saldi, ciò equivale a riconoscere l’anteriorità della scrittura e impedisce di negarne poi l’opponibilità per difetto di data certa, in applicazione dei principi di lealtà e probità processuale. Ha inoltre rilevato l’illogicità e incomprensibilità della motivazione del Tribunale sul punto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
richiamato per l’opposizione allo stato passivo e per il vizio motivazionale della decisione impugnata
richiamato per la domanda di ammissione al passivo proposta dal creditore
art. 67, 3° co., lett. d), L. fall.
richiamato in relazione all’accordo di ristrutturazione invocato dalla banca
esclusa l’opponibilità delle scritture contabili alla curatela da parte del Tribunale
richiamato dal ricorrente e discusso quanto alla non applicabilità alla verifica del passivo
richiamato per la mancata contestazione/notifica degli estratti conto e per la prova delle operazioni
richiamato in combinazione con la disciplina del conto corrente e della prova del saldo
richiamato sul riparto dell’onere della prova dell’esistenza del credito
invocato dalla ricorrente per la valutazione della prova
richiamato quale dovere di lealtà e probità processuale, impedendo posizioni processuali contraddittorie
richiamato nel primo motivo come parte delle censure processuali
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato per il vizio di motivazione del decreto
richiamato nel quarto motivo di ricorso
la data certa della scrittura privata è opponibile nella verifica del passivo; il giudice deve considerarla certa se la curatela ha già riconosciuto quei documenti in altro giudizio
Massime di principio
- Nella verifica del passivo fallimentare l’anteriorità della scrittura privata che fonda il credito deve essere valutata secondo l’art. 2704 c.c., poiché il curatore è terzo rispetto al fallito e agli altri creditori; la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- Se la curatela, in un diverso giudizio, fonda la propria domanda sugli stessi documenti e sugli stessi fatti contabili, essa non può poi negarne l’opponibilità o contestarne la data certa nel procedimento di verifica del passivo, perché il dovere di lealtà e probità processuale impedisce di assumere posizioni incompatibili a seconda della convenienza.
- La motivazione del giudice di merito è censurabile quando non consenta di comprendere la ratio decidendi, specie se elude in modo incomprensibile una questione decisiva sulla prova documentale e sulla coerenza delle difese della curatela.
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