Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce da due domande di insinuazione al passivo di un fallimento relative a rapporti bancari: una per saldi passivi di due conti correnti, uno dei quali assistito da privilegio pignoratizio, e una seconda per il saldo di un conto anticipi intestato a terzo, rispetto al quale la società fallita risultava fideiussore. Il giudice delegato aveva ammesso solo in parte il credito privilegiato e aveva escluso il resto; l'opposizione allo stato passivo era stata poi rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non opponibili gli estratti conto, privi di integrità e di data certa, aveva rilevato la mancata comunicazione delle variazioni dei tassi e aveva osservato l'assenza di prova del debito del terzo e l'inefficacia del richiamato riconoscimento nei piani attestati per difetto di data certa. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con sei motivi, violazione di norme sulla prova documentale e sull'onere probatorio, lamentando: l'erronea negazione di opponibilità degli estratti conto; l'omesso esame della loro asserita integralità; l'erronea affermazione della necessità di notifica degli estratti ex art. 1832 c.c.; l'erronea negazione della prova del credito per omessa comunicazione delle variazioni del tasso ex art. 118 T.U.B.; l'erronea esclusione dell'efficacia probatoria di una ricognizione di debito con data certa contenuta in un accordo finanziario; e, infine, l'omesso esame della domanda relativa al conto anticipi garantito da fideiussione, sostenendo che la fideiussione e la documentazione allegata avessero data certa e fossero state ignorate dal Tribunale. La Corte ha ritenuto fondati il quinto e il sesto motivo, assorbiti gli altri, affermando che una ricognizione di debito avente data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e fa presumere il rapporto fondamentale, salvo prova contraria del curatore, e che il giudice di merito aveva omesso l'esame di documenti decisivi idonei a provare la data certa sia del riconoscimento di debito sia della fideiussione. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione per nuovo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i primi quattro, ha cassato il decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini le domande di insinuazione tenendo conto della ricognizione di debito e della documentazione relativa alla fideiussione e alla data certa dei documenti prodotti.
Norme richiamate
artt. 98 e 99 l. fall.
disciplinano l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del credito
art. 2702 c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata e dei documenti prodotti
art. 2709 c.c.
richiamato in tema di efficacia probatoria nei confronti dell'imprenditore e dei terzi
art. 2710 c.c.
richiamato in tema di prove relative ai rapporti d'impresa
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
art. 1832 c.c.
richiamato dal Tribunale in relazione alla comunicazione degli estratti conto al correntista
art. 118 T.U.B.
richiamato in relazione alla comunicazione delle modifiche del tasso debitore
art. 1988 c.c.
la ricognizione di debito con data certa anteriore al fallimento è opponibile alla massa e presuntiva dell'esistenza del rapporto fondamentale
Massime di principio
- La ricognizione di debito che risulti munita di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori e consente di presumere l'esistenza del rapporto fondamentale; grava sul curatore l'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto.
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice di merito deve esaminare in modo puntuale la documentazione decisiva allegata dal creditore; l'omesso esame di documenti idonei a dimostrare la data certa di un riconoscimento di debito o di una fideiussione integra vizio censurabile in cassazione.
- Quando il creditore fonda l'insinuazione su una ricognizione di debito opponibile e su documenti con data certa, la questione della sola completezza degli estratti conto non può essere decisiva se il titolo riconoscitivo è idoneo a provare l'esistenza del credito, salvo prova contraria della procedura.
- La valutazione dell'opponibilità alla massa di un credito bancario deve distinguere tra prova del rapporto fondamentale, prova documentale del saldo e opponibilità dei documenti prodotti: il giudice non può limitarsi a negare efficacia ai documenti senza verificarne la data certa e la rilevanza probatoria concreta.
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