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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27167/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente maggiori redditi per l'anno 2003, ai fini IVA, IRPEF e IRAP, sulla base di un accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 e di indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'accertamento ma rideterminando il reddito complessivo netto. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi: 1) deduce l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità e l'omessa pronuncia su eccezioni non riproposte in appello; 2) sostiene che i versamenti effettuati dal coniuge sui propri conti non potessero essere imputati a suo reddito; 3) contesta che i versamenti bancari non giustificati potessero essere considerati ricavi presunti delle società di cui era socio e amministratore; 4) ripropone censure sul difetto di specificità dell'appello e sull'omessa pronuncia relativa ad alcune operazioni bancarie; 5) insiste sull'asserita rinuncia alle eccezioni non riproposte e sulla mancata valutazione della prova contraria con riguardo a ulteriori versamenti; 6) denuncia ancora difetto di specificità dell'appello e omessa pronuncia sulla regola di determinazione degli incrementi patrimoniali, assumendo che la spesa dovesse essere imputata in quote costanti su cinque annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non riproducevano il contenuto dell'appello dell'Agenzia e dell'atto impositivo, poiché in cassazione il ricorrente deve consentire alla Corte di verificare la decisività delle censure sulla sola base del ricorso e degli atti richiamati. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sostanziali, affermando che l'accertamento bancario può riguardare anche conti intestati al coniuge o a familiari quando vi siano elementi sintomatici della riferibilità al contribuente, e che la presunzione di distribuzione pro quota dei redditi societari non contabilizzati opera nelle società a ristretta base partecipativa ed è compatibile con l'accertamento sintetico redditometrico, il quale dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove oltre agli indici di capacità contributiva. Conclusivamente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate sotto i diversi numeri dell'art. 360 sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte infondate, poiché non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o per denunciare in modo generico l'omessa considerazione di risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere un'esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e dei motivi, tale da consentire alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa e di verificare la decisività delle doglianze senza ricerca autonoma negli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il fatto storico rilevante risultava comunque esaminato dal giudice di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni non riproposte in appello sono state invocate dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di autosufficienza e di riproduzione degli atti rilevanti.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è stata respinta per inammissibilità/inidoneità del ricorso a dimostrare il contenuto dell'atto di appello.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla pretesa rinuncia alle eccezioni non riproposte, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Legittima l'accertamento sintetico del reddito in base a indici di capacità contributiva e alla disciplina degli incrementi patrimoniali; il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le risultanze bancarie possono fondare presunzioni di reddito; l'indagine può estendersi anche ai conti intestati al coniuge o ai familiari quando emergano elementi sintomatici di riferibilità al contribuente.

  • art. 1 d.P.R. 917/1986

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui redditi imponibili, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo, limitandosi a respingere la doglianza.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: quando la censura riguarda il contenuto di atti processuali o impositivi, è necessario riprodurne i passaggi rilevanti o comunque indicarne con precisione il contenuto, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • L'accertamento bancario ai fini delle imposte sui redditi può fondarsi anche su conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente, se elementi sintomatici consentono di attribuirne le movimentazioni a quest'ultimo.
  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la percezione di utili non contabilizzati può fondare la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • L'accertamento sintetico del reddito basato sul redditometro dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove sull'esistenza della capacità contributiva una volta individuati i relativi fattori-indice; grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
  • La doglianza di omesso esame di elementi istruttori non integra vizio di omesso esame di fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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