Cassazione Civile, Ordinanza n. 14704/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nella vendita di telefoni cellulari e accessori, con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione per l'anno 2004 maggiori imposte dirette e IVA, disconoscendo costi dedotti e IVA detratta perché riferiti, secondo la verifica fiscale, a operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame dell'Ufficio, ritenendo deducibili i costi per l'importo contestato e confermando invece l'indetraibilità dell'IVA. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice d'appello omesso di dichiarare l'inammissibilità dell'appello della contribuente, ritenuto generico e meramente riproduttivo delle difese già svolte in primo grado; secondo, violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto deducibili i costi senza corretta verifica dei requisiti di inerenza, certezza, determinatezza e competenza e senza porre la prova di tali requisiti a carico della contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché carente di autosufficienza: l'Agenzia non aveva riportato in modo puntuale il contenuto del ricorso di primo grado e dell'atto di appello, impedendo alla Corte di verificare la pretesa identità delle censure e dunque la supposta genericità dell'impugnazione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non indicava in quale parte degli atti di merito fosse stata dedotta l'indeducibilità dei costi né sotto quale specifico profilo (inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità) i costi non sarebbero stati deducibili. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR aveva fondato la deducibilità sull'effettivo sostenimento dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, come modificato nel 2012, ritenendo rispettati i principi richiamati in assenza di specifica contestazione dell'Ufficio. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede specifici motivi di impugnazione nel giudizio tributario; la loro asserita mancanza va dedotta in modo specifico nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
regola la deducibilità dei costi e i relativi requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità.
disciplina la ripartizione dell'onere della prova; l'Ufficio lo invocava per sostenere che spettasse al contribuente provare la deducibilità dei costi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere indicazione puntuale degli atti e documenti richiamati, in modo da consentire il controllo della Corte.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
i costi relativi a fatti o attività qualificati come reato sono deducibili se effettivamente sostenuti, nei limiti indicati dalla norma come interpretata dalla giurisprudenza richiamata.
art. 8, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993, nel senso valorizzato dalla CTR per ammettere la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere sorretta da una puntuale indicazione del contenuto degli atti di primo e secondo grado, così da consentire alla Corte il confronto tra le difese.
- Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione, pur non richiedendo la trascrizione integrale degli atti, impone che siano specificamente indicati i passaggi rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
- La deduzione di errores in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di formulare motivi specifici e autosufficienti; solo dopo averne verificato l'ammissibilità la Corte può esaminare il merito della censura.
- In tema di deducibilità dei costi, il ricorrente che contesti la decisione di merito deve indicare con precisione quali requisiti mancherebbero e in quale fase del giudizio tali contestazioni siano state svolte.
- Quando il giudice di merito accerta che i costi sono stati effettivamente sostenuti, la loro deducibilità può essere riconosciuta purché non risulti specificamente contestata la mancanza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza/determinabilità.
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