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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34644/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della CTR che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e, quindi, mantenuto l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati dai contribuenti. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti, secondo quanto disposto nel provvedimento.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2010, avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei soci, recuperando a tassazione maggiori imponibili ai fini IVA, IRAP e IRPEF da reddito di partecipazione. La rettifica si fondava, da un lato, su asserite operazioni oggettivamente inesistenti con una società fornitrice; dall'altro, sulle movimentazioni dei conti correnti sociali, ritenute non giustificate con riferimento a prelevamenti e versamenti. Dopo una prima fase contenziosa e l'emissione di nuovi avvisi per la stessa annualità, la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che non vi fosse un giudicato di merito idoneo a precludere il nuovo accertamento verso una socia; 2) violazione delle norme sulle indagini bancarie e vizio di motivazione apparente, per avere i giudici di merito ritenuto sufficienti le giustificazioni sui prelevamenti; 3) analoga violazione delle norme sulle movimentazioni bancarie e dell'art. 2697 c.c., con riguardo ai versamenti, per asserita genericità e non analiticità della prova contraria; 4) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata l'inerenza/certezza dei costi relativi a fatture contestate come inesistenti. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha rilevato che il primo era comunque privo di specificità e, in ogni caso, il nuovo avviso non era dimostrato come distinto dal precedente né come legittimamente emesso dopo un vero e proprio rinnovo consentito; ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, che aveva invece esaminato in modo analitico le singole operazioni bancarie e le prove contrarie offerte dai contribuenti; ha ribadito che, in tema di accertamento fondato su indagini bancarie, opera una presunzione legale relativa che il contribuente vince solo con prova analitica e specifica per ogni movimentazione, ma che la valutazione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione; ha infine confermato che l'accertamento sulla fattura e sulla giustificazione dei costi era un apprezzamento di fatto insindacabile, non essendo ravvisabile una violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere che nella specie fosse dimostrato un giudicato di merito impeditivo del nuovo accertamento; la Corte ha però soprattutto rilevato la difetto di specificità della censura e la mancata distinzione del nuovo avviso dal precedente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il tema del giudicato formale e sostanziale.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Rammentato per affermare che l'accertamento integrativo richiede novità del materiale conoscitivo e non può fondarsi su una mera diversa o più approfondita valutazione di dati già acquisiti; non opera, inoltre, se il nuovo avviso elude un giudicato formatosi sul precedente atto annullato.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le movimentazioni bancarie sono presuntivamente riferibili ad operazioni imponibili; la presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con prova contraria analitica e specifica per ogni movimentazione.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Applicato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per la presunzione relativa derivante dalle indagini bancarie ai fini IVA.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme sulla rettifica del reddito e sull'utilizzo delle risultanze bancarie, senza statuizione autonoma distinta da quella resa sugli artt. 32 e 51.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché la sentenza d'appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e controllabile.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha escluso il vizio lamentato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle indagini bancarie e nella prova dell'inerenza/certificazione dei costi; la Corte ha ribadito l'inversione dell'onere a carico del contribuente e la necessità di prova analitica.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato con riguardo alla detrazione IVA e alla contestazione di fatture/operazioni asseritamente inesistenti; la questione è stata ricondotta a un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione, che la Corte ha ritenuto rispettato dalla decisione impugnata.

Massime di principio

  • In materia di accertamento integrativo, la novità che legittima un nuovo avviso non coincide con una mera diversa o più approfondita valutazione di elementi già acquisiti dall'Ufficio: l'amministrazione deve dimostrare l'emersione di nuovi elementi conoscitivi oppure, comunque, che il nuovo atto non si ponga in elusione di un giudicato formatosi sul precedente provvedimento.
  • Quando un precedente avviso sia stato annullato o definito con giudicato, il rinnovo dell'azione accertativa è precluso se il nuovo atto riproduce sostanzialmente il precedente senza indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto che lo distinguano e ne giustifichino la diversa emissione.
  • La motivazione della sentenza d'appello non è apparente se, pur sintetica o per relationem, consente di comprendere le ragioni della decisione e di controllare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il vizio sussiste solo in caso di assoluta carenza di argomentazione o di mera adesione apodittica alla decisione di primo grado.
  • In tema di indagini bancarie, le risultanze dei conti correnti costituiscono presunzione legale relativa di redditività o imponibilità delle movimentazioni: l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire una prova contraria analitica e specifica per ogni singola operazione contestata.
  • Non è sufficiente, per superare la presunzione bancaria, una giustificazione generica o per categorie di operazioni; occorre dimostrare la riferibilità di ciascun versamento o prelevamento a operazioni non imponibili o già dichiarate, e il giudice deve valutare tale prova in modo altrettanto analitico.
  • Le censure in cassazione che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili quando si risolvono nella richiesta di rivalutazione del merito, specie se il giudice di merito ha già compiuto un apprezzamento specifico e non illogico degli elementi di causa.
  • La contestazione di fatture o di costi come inesistenti, ove il giudice di merito accerti in fatto la chiarezza del documento e la giustificazione delle relative movimentazioni, non può essere trasformata in una doglianza di violazione di legge per ottenere un riesame del fatto.
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Come è indicizzato

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