Cassazione Civile, Ordinanza n. 19080/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
La società proprietaria di un immobile incluso nel perimetro di contribuenza ha impugnato l'avviso di pagamento relativo al contributo consortile per l'annualità 2019, deducendo: l'assenza di un beneficio diretto dell'immobile dalle opere di bonifica; l'obsolescenza del piano di classifica applicato, risalente al 1997 e ritenuto non più adeguato dopo la normativa regionale sopravvenuta; il difetto di motivazione dell'atto impositivo. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per mancata considerazione della dedotta inidoneità del piano di classifica; (2) violazione delle norme sui contributi consortili e dell'art. 2697 c.c., assumendo che, contestato il piano, spettasse al consorzio provare l'effettivo beneficio diretto; (3) violazione delle norme regionali e dell'art. 860 c.c., sostenendo che l'obbligo contributivo richiede un beneficio diretto e che, mancando il collegamento dell'immobile alle opere/canali, il contributo non sarebbe dovuto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva comunque affrontato la questione della disciplina applicabile, escludendo un'omessa pronuncia. Ha giudicato il secondo e il terzo motivo in parte infondati e in parte inammissibili: ha affermato la perdurante efficacia del piano di classifica adottato sotto la previgente normativa regionale, nonostante l'abrogazione successiva, e ha ribadito che, in tema di contributi consortili, l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e il piano di classifica fondano una presunzione di beneficio, superabile dal contribuente; nel caso concreto, le allegazioni della società sulla mancata utilizzazione del canale e sull'urbanizzazione dell'area sono state ritenute irrilevanti, poiché le opere di manutenzione e vigilanza producono comunque un beneficio fondiario diretto. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
il vizio dedotto era in realtà riconducibile alla censura di omessa pronuncia, ma è stato escluso perché la sentenza d'appello aveva comunque statuito sulla questione
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per prospettare nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'obbligo di pronunciare su tutta la domanda
art. 111, comma 6, Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
invocato dal ricorrente per denunciare un difetto motivazionale della sentenza impugnata
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sulla contestazione del piano di classifica
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione delle norme sui contributi consortili e sull'onere della prova
conferma che il contributo è dovuto in ragione del beneficio fondiario derivante dalla bonifica
art. 59 r.d. n. 15/1933
richiamato dal ricorrente come norma che impone proporzionalità tra benefici e contributi
art. 12 L.R. Campania n. 4/2003
disciplinante il piano di classifica e l'obbligo di contribuzione dei proprietari che traggono beneficio dalle opere di bonifica
art. 13 L.R. Campania n. 4/2003
richiamato per sostenere che la contribuzione è dovuta solo da chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi, in proporzione al beneficio ottenuto
art. 35, comma 3, L.R. Campania n. 1/2007
invocato per affermare l'esenzione degli immobili non direttamente serviti dalle opere di bonifica
la Corte ribadisce che, contestato specificamente il piano di classifica, opera la regola generale sull'onere della prova: il beneficio deve essere provato secondo la normale ripartizione probatoria
art. 10 r.d. n. 215 del 1933
il contributo grava sui proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica; non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva
art. 21 r.d. n. 215 del 1933
qualifica i contributi consortili come oneri reali
art. 11 r.d. n. 215 del 1933
I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
richiamato per confermare la disciplina dei criteri di ripartizione tramite statuto/piano di classifica
art. 38 L.R. Campania n. 4/2003
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni
norma di chiusura che consente il richiamo alla disciplina statale sui consorzi di bonifica
art. 17, comma 3, L.R. Campania n. 4/2003
richiamato nel percorso argomentativo sul riordino dei consorzi e sull'adeguamento dello statuto
art. 2, comma 3, L.R. Campania n. 29/2012
Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti
considerato decisivo per ritenere che i piani di classifica adottati sotto la normativa previgente restino efficaci per i rapporti sorti nel relativo periodo
richiamato in relazione alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, ma non ritenuto necessario nel caso concreto
La legge non dispone che per l'avvenire
invocato per affermare che l'abrogazione della disciplina regionale non travolge, di regola, gli atti adottati validamente nel vigore della legge previgente
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l'attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, il piano di classifica approvato dall'autorità competente genera una presunzione di beneficio fondiario per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza.
- Se il consorziato contesta specificamente il piano di classifica, non basta la mera inclusione del fondo nel perimetro: il giudice deve verificare, secondo la regola ordinaria dell'art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza di vantaggi diretti e immediati derivanti dalle opere di bonifica.
- La contestazione del piano di classifica non serve di per sé a disapplicarlo, ma a neutralizzare la presunzione di beneficio, consentendo l'accertamento nel merito del vantaggio fondiario.
- La successiva abrogazione della normativa regionale su cui il piano di classifica si fondava non comporta automaticamente la perdita di efficacia del piano già adottato, in mancanza di una previsione espressa di caducazione e in presenza di norme transitorie che salvaguardino i rapporti sorti nel vigore della disciplina previgente.
- Per i contributi consortili non è decisivo che le opere siano eseguite direttamente sul fondo del contribuente: ciò che rileva è il beneficio fondiario che l'immobile ricava dalle opere di manutenzione, esercizio e vigilanza del consorzio.
- Il beneficio idraulico può consistere anche nella fruibilità concreta e non meramente astratta dell'opera di bonifica; la circostanza che il proprietario non utilizzi in fatto l'opera o che il fondo sia situato in area urbanizzata non esclude, di per sé, il presupposto impositivo.
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