Cassazione Civile, Ordinanza n. 20236/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di ruolo del Ministero della Difesa, cessato quel rapporto e divenuto poi insegnante di religione cattolica prima con incarichi a tempo determinato e successivamente in ruolo presso l'amministrazione scolastica, aveva chiesto il riconoscimento di un assegno personale ad personam e dell'anzianità maturata nella precedente amministrazione, sostenendo che il passaggio integrasse un vero e proprio passaggio di carriera o, comunque, una mobilità tra pubbliche amministrazioni con mantenimento dell'unitarietà del rapporto di lavoro. A sostegno deduceva la violazione dell'art. 202 d.P.R. n. 3/1957, dell'art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993, dell'art. 1406 c.c. e dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, oltre alla Direttiva 1999/70/CE per la pretesa parità di trattamento tra tempo determinato e indeterminato. La Corte d'appello aveva però ritenuto che non vi fosse continuità del rapporto, essendo intercorso un lungo periodo di precariato e non potendosi qualificare la vicenda come passaggio di carriera o cessione del contratto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha riproposto tali tre censure, contestando l'esclusione del diritto all'assegno personale e al riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato delle amministrazioni resistenti. La decisione si fonda sul fatto che la vicenda non integra un passaggio di carriera né un trasferimento assimilabile a quelli disciplinati dall'art. 202 d.P.R. n. 3/1957 o dall'art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993: manca infatti l'unitarietà del rapporto, perché tra il servizio prestato presso il Ministero della Difesa e l'assunzione in ambito scolastico vi è un intervallo di anni e un periodo di lavoro a termine che spezza la continuità. La Corte ha escluso anche l'applicabilità dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, sia perché la vicenda è anteriore alla sua entrata in vigore, sia perché il passaggio diretto presuppone il consenso di tutte le amministrazioni coinvolte, non emergente nel caso concreto. È stato altresì respinto l'argomento fondato sulla parità di trattamento tra tempo determinato e indeterminato, ritenuto non pertinente rispetto al servizio prestato presso una diversa amministrazione. Le spese sono state compensate e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3, commi 57 e 58, l. n. 537/1993
"Nei casi di passaggio di carriera di cui all’articolo 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3..."
L'assegno personale pensionabile presuppone un vero passaggio di carriera o altra ipotesi analoga; non opera quando il nuovo rapporto è segnato da discontinuità e da un lungo periodo di precariato tra le due amministrazioni.
"Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione..."
La norma presuppone continuità del servizio nel passaggio tra amministrazioni e non si applica a una vicenda che, in concreto, si è svolta come cessazione di un rapporto e successiva nuova assunzione separata da anni.
Direttiva 1999/70/CE
art. 4, comma 1, dell'Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP
Il principio di parità di trattamento tra lavoro a termine e a tempo indeterminato riguarda le condizioni di impiego nell'ambito del medesimo rapporto o della medesima amministrazione, non l'attività svolta in passato presso altra P.A.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una cessione del contratto, ma ritenuto non pertinente perché nella vicenda non vi è un vero schema cessionario trilaterale fra lavoratore e due amministrazioni.
Il passaggio diretto tra amministrazioni, assimilabile a cessione del contratto, richiede il consenso delle amministrazioni interessate e la continuità del rapporto; inoltre la disciplina non era applicabile ratione temporis alla vicenda del 1995.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta completa e conforme al modello costituzionale.
Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'alterno esito dei giudizi di merito e della novità della questione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'assegno personale previsto per il passaggio di carriera tra amministrazioni pubbliche presuppone un effettivo e unitario passaggio di rapporto; non basta la mera successione temporale tra un impiego precedente e una successiva assunzione, se tra i due rapporti vi è una soluzione di continuità.
- La disciplina del passaggio diretto tra amministrazioni, quando assimilata a cessione del contratto, richiede un assetto trilaterale con il consenso del dipendente, dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione; in mancanza di tale schema non possono riconoscersi automaticamente anzianità pregressa o reformatio in peius.
- Il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato opera all'interno del medesimo rapporto o della medesima amministrazione e non consente, di per sé, di far valere il servizio prestato presso una diversa amministrazione per ottenere progressioni economiche o riconoscimenti retributivi.
- Quando il rapporto precedente e quello successivo appartengono a qualifiche, funzioni e amministrazioni diverse, e tra essi intercorre un significativo intervallo temporale, non è configurabile un servizio unitario idoneo a fondare l'assegno ad personam o il riconoscimento dell'anzianità maturata nella precedente amministrazione.
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