Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20211/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio sul rapporto di impiego pubblico scolastico, nel quale il tribunale aveva riconosciuto alla dipendente il diritto alla integrale ricostruzione della carriera. In appello, la domanda del Ministero è stata respinta, ma la Corte d'appello ha compensato le spese di lite. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost., e sostenendo che non ricorressero ragioni idonee a giustificare la compensazione, perché il principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego era già stato affermato da tempo dalla Corte di giustizia e dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, dopo l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese è consentita in presenza di condizioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma, cioè di gravità ed eccezionalità pari o maggiore, e che le ipotesi nominate hanno funzione esemplificativa e parametrica. Nel caso concreto, la questione della ricostruzione della carriera del personale scolastico aveva dato luogo a contrasti in giurisprudenza di merito e la Cassazione aveva definito il proprio orientamento solo con la sentenza richiamata dalla Corte d'appello, sicché la compensazione era giustificata dal fatto che l'orientamento sulla questione dirimente si era formato nel corso del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese di legittimità per mancata costituzione del Ministero, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata richiamata quale parametro sulla regola della soccombenza e sulla liquidazione delle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo l'intervento additivo della Corte costituzionale, la compensazione può essere disposta solo in presenza di condizioni analoghe a quelle tipizzate dalla norma, di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con funzione esemplificativa delle ipotesi nominate.

  • art. 24 Cost.

    È stato evocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    È stato evocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 18/02/2020, n. 3977

    Richiamata per il principio secondo cui la compensazione delle spese richiede condizioni analoghe a quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c.

  • Cass. 18/02/2019, n. 4696

    Richiamata nello stesso senso sulla portata dell'art. 92 c.p.c.

  • Cass. 31150/2019

    Richiamata come precedente che ha definito l'orientamento della Corte sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, dopo l'intervento della Corte costituzionale sull'art. 92, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo quando ricorrano circostanze di gravità ed eccezionalità analoghe a quelle tipizzate dalla norma; le ipotesi espressamente nominate hanno valore paradigmatico e non esaustivo.
  • La sussistenza di contrasti giurisprudenziali di merito su una questione dirimente, unita al fatto che l'orientamento di legittimità si sia consolidato solo nel corso del processo, può costituire valida ragione per compensare le spese.
  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla regolazione delle spese è infondata quando la decisione di compensazione trovi giustificazione nel progressivo consolidarsi della giurisprudenza su una questione che non risultava ancora stabilizzata al momento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.