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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20221/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I dipendenti erano stati assunti nell'ambito di un progetto regionale per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia mediante contratti di formazione-lavoro, avevano frequentato un corso di specializzazione post-laurea, avevano superato prove di idoneità e, dopo una prima sistemazione giuridica ed economica dal 1 gennaio 1983, avevano beneficiato di un atto giuntale del 1988 che retrodatava l'inquadramento al 24 marzo 1981. Tale atto era stato però annullato dalla Commissione governativa di controllo; il successivo giudizio amministrativo promosso da altri lavoratori aveva visto l'annullamento di quell'atto di controllo, ma l'appello era poi stato dichiarato perento. I ricorrenti sostenevano che la perenzione avesse determinato la reviviscenza erga omnes dell'atto giuntale del 1988 e quindi il loro diritto alla retrodatazione dell'inquadramento, con ricostruzione di carriera e differenze retributive. Nel ricorso per cassazione deducevano: 1) violazione del giudicato interno, assumendo che la precedente sentenza d'appello del 2013 avesse già riconosciuto il fatto costitutivo della pretesa; 2) violazione del giudicato amministrativo, contestando la lettura della Corte territoriale sull'efficacia solo inter partes delle decisioni amministrative; 3) violazione delle norme regionali e statali sull'inquadramento dei lavoratori ex lege n. 285/1977, sostenendo che la retrodatazione al 24 marzo 1981 imponesse l'applicazione del diverso regime normativo invocato; 4) violazione delle norme processuali sullo ius postulandi della Regione Puglia, ritenendo tardiva e infondata la difesa dell'ente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione del giudicato interno perché la sentenza del 2013 aveva deciso solo sulla giurisdizione e non sul merito della pretesa. Ha chiarito, richiamando l'Adunanza Plenaria del 2019, che l'eventuale estensione ultra partes del giudicato amministrativo riguarda solo l'effetto caducatorio dell'annullamento e non gli effetti conformativi o di accertamento, che restano limitati alle parti del giudizio. Ha quindi ritenuto corretto il diniego della retrodatazione per i ricorrenti, estranei al giudizio amministrativo, anche perché nel periodo 24 marzo 1981 - 31 dicembre 1982 il loro rapporto era comunque un rapporto 'non di ruolo' a tempo indeterminato, non equiparabile al rapporto di ruolo e comunque ancorato dalla normativa di settore alla data di approvazione delle graduatorie. Ha inoltre respinto la censura sullo ius postulandi della Regione, valorizzando la rituale costituzione dell'ente nelle precedenti fasi e la validità dell'autorizzazione a resistere. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato vincola le parti e non consente di attribuire efficacia conformativa a chi non abbia partecipato al giudizio, salvo eccezioni limitate all'effetto caducatorio dell'annullamento amministrativo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 372 c.p.c.

    nel testo novellato consente il deposito telematico dei documenti relativi all'ammissibilità del controricorso anche in cassazione, senza necessità di ulteriore notifica

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato in parallelo all'art. 372 c.p.c. per la disciplina del controricorso nel giudizio di legittimità

  • art. 44 Statuto della Regione Puglia

    "in materia di liti attive e passive"

    la Regione può promuovere o resistere in giudizio solo previa autorizzazione della Giunta; il difetto è sanabile con successiva delibera di ratifica

  • art. 83, ultimo comma, c.p.c.

    la procura speciale rilasciata per il giudizio, senza limitazioni al primo grado, si estende anche all'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono presenti i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • artt. 26-ter e ss. d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. dalla l. 29 febbraio 1980 n. 33

    la decorrenza dell'immissione in ruolo dei giovani assunti era ancorata alla data di approvazione delle graduatorie degli esami di idoneità

  • l. n. 33 del 1980

    consentiva l'immissione in ruolo del personale giovanile interessato

  • l. reg. Puglia n. 12 del 1981

    disciplinava le prove di idoneità per l'immissione in ruolo

  • art. 4 l. reg. Puglia n. 12 del 1981

    prevedeva il bando delle prove di idoneità

  • l. reg. Puglia n. 16 del 1980

    richiamata dai ricorrenti come base per l'inquadramento nell'8° livello funzionale dal 24 marzo 1981

  • art. 10 l. reg. Puglia n. 16 del 1980

    invocato per sostenere il diritto all'8° livello funzionale dal 24 marzo 1981

  • l. reg. Puglia n. 26 del 1984

    richiamata per la prima qualifica dirigenziale a decorrere dall'1 gennaio 1983

  • art. 36 l. reg. Puglia n. 26 del 1984

    invocato per la collocazione nella prima qualifica dirigenziale dall'1 gennaio 1983

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza che decide esclusivamente sulla giurisdizione non preclude la successiva decisione di merito sulla domanda originaria, poiché manca una statuizione sostanziale sul diritto fatto valere.
  • L'estensione ultra partes del giudicato amministrativo è eccezionale e opera solo quando l'annullamento dell'atto sia inscindibile rispetto alla posizione dei destinatari; tale estensione riguarda l'effetto caducatorio, non gli effetti conformativi, ordinatori o di accertamento della pretesa.
  • I cointeressati che non abbiano tempestivamente impugnato un atto amministrativo non possono, di regola, avvalersi degli effetti conformativi di un giudicato amministrativo reso in favore di altri, salvo le ipotesi eccezionali di inscindibilità dell'atto o del vizio.
  • Quando la normativa di settore ancora la decorrenza dell'inquadramento o dell'immissione in ruolo alla data di approvazione delle graduatorie, non è consentito anticipare tale decorrenza sulla base di un precedente assetto lavorativo non di ruolo.
  • La qualificazione del rapporto come 'non di ruolo a tempo indeterminato' impedisce, di per sé, l'equiparazione al rapporto di ruolo e la conseguente retrodatazione della nomina definitiva.
  • La procura o autorizzazione a resistere rilasciata per il giudizio, se non limitata al solo primo grado, si estende anche ai successivi gradi di impugnazione; eventuali difetti dell'autorizzazione possono essere sanati con successiva ratifica dell'organo competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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