Cassazione Civile, Ordinanza n. 20206/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di università pubblica ha impugnato il licenziamento intimatogli, chiedendo reintegrazione e pagamento delle somme asseritamente dovute. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato il rigetto. In cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per asserita carenza di motivazione della sentenza d’appello: secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a una motivazione sintetica sul perfezionamento della comunicazione del licenziamento, senza spiegare perché avesse ritenuto tempestive la segnalazione del responsabile della struttura e la contestazione dell’addebito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione di merito si fondava anche, e soprattutto, sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, circostanza ritenuta decisiva sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello; tale ratio decidendi non era stata specificamente censurata in ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse una motivazione non decisiva, poiché la sentenza impugnata era sorretta da autonoma ratio fondata sulla decadenza dall’impugnazione del licenziamento, non oggetto di specifica critica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione di norma sulla motivazione è inammissibile quando la sentenza d’appello è sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva, non specificamente impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui rinvia l’ulteriore contributo unificato dovuto nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con l’autonoma ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata.
- La dedotta carenza o insufficienza di motivazione non rileva se la decisione di merito è sorretta da un fondamento decisivo e autonomo non attaccato specificamente.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata impugnazione della ratio decidendi decisiva preclude l’esame delle doglianze rivolte a motivazioni ulteriori o meramente rafforzative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
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