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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20210/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una docente assunta a tempo determinato per due anni scolastici ha chiesto, davanti al giudice del lavoro, da un lato il pagamento della retribuzione anche nei mesi estivi di luglio e agosto, sostenendo che la supplenza dovesse produrre effetti equivalenti a quelli del rapporto di ruolo; dall’altro il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata con i rapporti a termine. Il tribunale aveva respinto la domanda di progressione stipendiale perché gli anni di servizio fatti valere non consentivano la maturazione del primo scatto e aveva ritenuto priva di interesse la domanda di riconoscimento giuridico dell’anzianità, in quanto la lavoratrice non era ancora stata immessa in ruolo al momento dell’introduzione del giudizio. In appello la ricorrente aveva reiterato entrambe le domande, ma la corte territoriale aveva respinto il gravame ritenendo: che non fosse stata chiesta una conversione del rapporto; che il principio di non discriminazione non comportasse automaticamente il diritto alle retribuzioni estive; che i documenti prodotti tardivamente non provassero che le supplenze fossero su posti dell’organico di diritto, trattandosi di incarichi brevi poi prorogati e di spezzoni orari; e che mancasse interesse ad agire per il riconoscimento dell’anzianità giuridica, poiché tale riconoscimento presuppone un procedimento da attivarsi dopo l’immissione in ruolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per asserita incomprensione della domanda; (2) violazione dell’art. 100 c.p.c. e della clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE per l’esclusione dell’interesse ad agire sul riconoscimento dell’anzianità; (3) violazione degli artt. 414, 420, 115 e 116 c.p.c. per la ritenuta tardività e irrilevanza della documentazione prodotta; (4) violazione dell’art. 7 L. 831/1961 e dell’art. 4 L. 124/1999 per il mancato riconoscimento della retribuzione estiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e comunque infondati, valorizzando il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato una prestazione lavorativa nei mesi estivi né la continuità della prestazione necessaria a sostenere sia la conversione sia la pretesa economica; che, con anzianità inferiore a quattro anni, il servizio preruolo era già riconosciuto ex lege ai sensi dell’art. 485 d.lgs. 297/1994, sicché mancava interesse ad un autonomo accertamento; che la valutazione circa l’inidoneità dei documenti a dimostrare una supplenza su organico di diritto era un accertamento di fatto insindacabile in cassazione; e che, conseguentemente, non vi era base per riconoscere le retribuzioni dei mesi di luglio e agosto. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello di Torino. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non coglieva la distinzione tra conversione del rapporto e domanda di mera equiparazione economica/giuridica; ha respinto il secondo motivo perché, per un servizio preruolo inferiore a quattro anni, l’ordinamento già riconosce ex lege l’anzianità utile, sicché difetta interesse ad agire per un ulteriore accertamento; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, poiché la valutazione di tardività e soprattutto di inidoneità della documentazione a dimostrare un incarico su organico di diritto costituisce apprezzamento di merito non censurabile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e non veniva realmente attaccata una regola di diritto, ma l’accertamento fattuale. Non sono state liquidate spese perché la parte intimata non si è costituita; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro di validità della pronuncia, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte esclude il vizio rilevando che la motivazione della sentenza di appello era logica, completa e coerente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al vizio di motivazione, ma la Corte esclude la nullità denunciata.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è escluso quando la tutela richiesta coincide con un effetto già riconosciuto dall'ordinamento.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 99/70/CE

    Non viene riconosciuto un diritto automatico alle retribuzioni dei mesi estivi, in assenza dei presupposti fattuali della prestazione e della continuità lavorativa.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    "il servizio prestato ... in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni"

    Per anzianità inferiore a quattro anni il servizio preruolo è già pienamente riconosciuto dalla legge; perciò manca interesse ad un'azione di mero accertamento.

  • artt. 414 e 420 c.p.c.

    Richiamati per censurare la gestione della produzione documentale, ma la Corte rileva che il motivo si risolve in una critica di merito sull'accertamento fattuale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non possono essere usati per rimettere in discussione la valutazione di attendibilità e idoneità della prova compiuta dal giudice di merito.

  • art. 7 della legge n. 831/1961

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alle retribuzioni estive, ma la Corte esclude il presupposto fattuale della supplenza su organico di diritto.

  • art. 4 della legge n. 124/1999

    Come sopra, non fonda il diritto ai mesi estivi quando il giudice di merito abbia accertato che la supplenza era su organico di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le conclusioni già formulate in appello.
  • La censura di motivazione apparente o di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie in punto di idoneità della documentazione e di ricostruzione dei presupposti della domanda.
  • L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. manca quando l'ordinamento già attribuisce al soggetto la tutela sostanziale richiesta, come accade per il riconoscimento del servizio preruolo entro il limite legale di quattro anni.
  • Nel rapporto di lavoro scolastico a tempo determinato, la pretesa alle retribuzioni per i mesi estivi richiede la dimostrazione dei relativi presupposti fattuali, in particolare della prestazione o della disponibilità della forza lavoro nei periodi dedotti e della collocazione della supplenza su posto dell'organico di diritto, se tale elemento è rilevante per la tutela invocata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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