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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20212/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un dirigente scolastico collocato fuori ruolo e assegnato al servizio all’estero, il quale aveva agito davanti al giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del proprio diritto a percepire integralmente la retribuzione di posizione, sia nella parte fissa sia in quella variabile, per il periodo di servizio svolto all’estero dall’anno scolastico 2014/2015 fino al 31 agosto 2018, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, invece, aveva accolto l’impugnazione ritenendo che la disciplina contrattuale che escludeva la parte variabile fosse in contrasto con l’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 48 e 52 del CCNL 2006/2009 e dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici all’estero fosse dovuta solo nella parte fissa, in quanto il richiamo normativo agli stipendi e agli assegni di carattere fisso e continuativo non comprendeva la componente variabile della retribuzione di posizione, espressamente limitata dalla contrattazione collettiva di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando la domanda originaria del dirigente scolastico. La Corte ha ritenuto che l’art. 48, comma 4, del CCNL applicabile al tempo dei fatti, nel prevedere per i dirigenti scolastici all’estero soltanto la parte fissa della retribuzione di posizione, costituisse disciplina speciale compatibile con la normativa primaria richiamata (art. 658 d.lgs. n. 297/1994, poi sostituito dall’art. 29 d.lgs. n. 64/2017), che consente alla contrattazione collettiva di disporre diversamente rispetto al regime generale. È stata quindi esclusa la nullità della clausola contrattuale e affermato che, fino alla successiva contrattazione del 2024, la parte variabile non spettava ai dirigenti scolastici in servizio all’estero. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale dopo il deposito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale che ha introdotto il giudizio di primo grado in materia di lavoro.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    ha consentito alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 658 del d.lgs. n. 297/1994

    "oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete ... uno speciale assegno di sede"

    la norma, letta in combinazione con la disciplina collettiva, consente una regolazione diversa da parte della contrattazione collettiva e non impone il riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione al personale scolastico all’estero.

  • art. 29 del d.lgs. n. 64/2017

    è la disposizione sopravvenuta corrispondente al previgente art. 658, richiamata per confermare il quadro normativo sul personale scolastico all’estero.

  • art. 13 del CCNL 2000/2001

    richiamato come disciplina dei criteri di definizione della retribuzione di posizione variabile dei dirigenti scolastici in generale.

  • art. 37 del CCNL 2000/2001

    individua la struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici, distinguendo lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione, parte fissa e variabile.

  • art. 48, comma 4, del CCNL 11.4.2006

    "per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL"

    costituisce disciplina speciale per i dirigenti scolastici all’estero e riconosce soltanto la parte fissa della retribuzione di posizione, escludendo la parte variabile.

  • art. 52 del CCNL 2006/2009

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta centrale nella ratio decidendi espressa nella decisione.

  • art. 56 del CCNL 11.4.2006

    regola in generale la retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici e giustifica il rinvio operato dall’art. 48, comma 4, almeno per la parte fissa.

  • art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per affermare che il trattamento economico del pubblico impiego privatizzato è demandato primariamente alla contrattazione collettiva.

  • artt. 40 ss. del d.lgs. n. 165/2001

    richiamati per ribadire il ruolo primario della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico del personale pubblico privatizzato.

  • art. 31, comma 3, del CCNL 7.8.2024

    "a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero"

    è citata come sopravvenienza che ha innovato il regime previgente, introducendo la conservazione della retribuzione di posizione in godimento, ma senza efficacia sul periodo oggetto di causa.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico è disciplinato primariamente dalla contrattazione collettiva e le norme di legge di settore possono consentire alla contrattazione di prevedere discipline differenziate per specifiche categorie di personale.
  • Quando una disposizione collettiva speciale regola in modo espresso un trattamento economico per una particolare situazione lavorativa, essa prevale sulla disciplina generale richiamata solo in via compatibile, purché non contrasti con un divieto imperativo della legge.
  • La retribuzione di posizione dei dirigenti scolastici è composta da una parte fissa e da una parte variabile; tuttavia, per i dirigenti scolastici in servizio all’estero, la disciplina speciale del CCNL può limitare il riconoscimento alla sola parte fissa.
  • Se la controversia è definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto dopo il deposito del ricorso, può essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
  • In presenza di un quadro normativo completo e di una questione esclusivamente di diritto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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