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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20213/2025 del 19/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Alcuni dipendenti del Ministero dell'istruzione, collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli esteri e in servizio all'estero, avevano chiesto al giudice del lavoro la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'illegittimità della trattenuta in busta paga dell'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale, poi conglobata nello stipendio tabellare. Uno dei ricorrenti, dirigente scolastico, domandava inoltre anche la corresponsione della quota variabile della retribuzione di posizione percepita in servizio sul territorio nazionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello ministeriale. In cassazione il Ministero deduceva, con i primi due motivi, la violazione e falsa applicazione della clausola contrattuale contenuta nella nota a verbale dell'art. 76 del CCNL comparto scuola 24 luglio 2003, nonché delle successive previsioni contrattuali e dell'art. 36 del CCNL 19 aprile 2018, sostenendo che i contratti collettivi successivi avessero confermato anche la disciplina sugli effetti del conglobamento, compresa la possibilità di mantenere la trattenuta sull'assegno di sede del personale all'estero. Con il terzo motivo, riferito al solo dirigente scolastico, denunciava la violazione degli artt. 13 e 48 del CCNL 2006/2009 e dell'art. 658 d.lgs. 297/1994 in relazione alla pretesa retributiva sulla quota variabile della posizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento già consolidato secondo cui la clausola della nota a verbale dell'art. 76 del CCNL 2003, che prevedeva la ritenuta sull'indennità integrativa speciale per il personale in servizio all'estero, non è applicabile al successivo CCNL 29 novembre 2007, non essendo stata in esso reiterata la relativa previsione. La Corte ha osservato che la normativa previgente era comunque superata dall'art. 69 d.lgs. 165/2001 e che, data la diversa natura dell'assegno di sede rispetto alla componente stipendiale conglobata, solo una previsione espressa e reiterata avrebbe potuto consentire di sottrarre quella quota dal trattamento indennitario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sulla spettanza della retribuzione di posizione variabile non risultava proposto uno specifico motivo di appello, con conseguente formazione del giudicato interno. Le spese di legittimità sono state poste a carico del Ministero; non è stata disposta pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per l'esenzione delle amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 76 CCNL comparto Scuola 24/07/2003

    nota a verbale sul conglobamento dell'indennità integrativa speciale

    La previsione che esclude effetti diretti o indiretti del conglobamento sul trattamento economico del personale in servizio all'estero non si estende automaticamente ai contratti collettivi successivi se non reiterata espressamente.

  • art. 1 bis d.l. 138/2011

    È richiamato dal Ministero come disposizione asseritamente rilevante, ma la Corte ritiene infondato il motivo che vi si fondava, confermando la soluzione già affermata in giurisprudenza.

  • art. 69 d.lgs. 165/2001

    le norme generali e speciali del pubblico impiego... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi... e cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione... dei contratti collettivi

    La disciplina normativa previgente è superata dalla contrattazione collettiva nei limiti e con gli effetti indicati dalla norma, sicché non può essere invocata per mantenere una regolazione non più riprodotta nei contratti successivi.

  • artt. 13 e 48 CCNL 2006/2009

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere la spettanza della retribuzione di posizione variabile al dirigente scolastico, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specifico motivo di appello.

  • art. 658 d.lgs. 297/1994

    La Corte lo richiama nel contesto della natura non retributiva dell'assegno di sede e della non equiparabilità funzionale rispetto alla componente stipendiale conglobata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione e falsa applicazione di legge o di contratto collettivo nei motivi di ricorso esaminati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    È richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La clausola di un contratto collettivo che preveda il conglobamento di una voce retributiva e ne disciplini gli effetti non può essere estesa ai contratti collettivi successivi se questi non riproducono espressamente la medesima limitazione o disciplina.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina normativa previgente è inapplicabile nei limiti e nei tempi indicati dall'art. 69 d.lgs. 165/2001, sicché la soluzione della controversia va ricercata anzitutto nella contrattazione collettiva vigente ratione temporis.
  • Quando due emolumenti hanno funzione diversa, in particolare uno stipendiale e uno indennitario, la compensazione o riduzione di uno in ragione del conglobamento dell'altro richiede una previsione espressa, non essendo sufficiente un'interpretazione estensiva o implicita.
  • È inammissibile in cassazione il motivo che presuppone una questione non devoluta al giudice d'appello o coperta da giudicato interno per mancata specifica impugnazione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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