Cassazione Civile, Ordinanza n. 30178/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva disposto la seconda proroga di trenta giorni del suo trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri. Sosteneva, con il primo motivo, che il provvedimento di proroga fosse sorretto da motivazione solo apparente, perché il giudice si era limitato a richiamare in modo generico e stereotipato le ragioni della Questura senza confrontarsi con le difese svolte in udienza e senza esplicitare le ragioni della proroga. Con il secondo motivo deduceva la violazione dei termini massimi di trattenimento del richiedente protezione internazionale, assumendo che la domanda di asilo era stata registrata e definita in tempi incompatibili con la disciplina della procedura accelerata, e che il giudice non aveva esaminato tale specifica eccezione, nonostante fosse stata sollevata nel contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo il decreto impugnato affetto da motivazione apparente: il Giudice di Pace aveva infatti fatto un mero rinvio alle motivazioni della Questura, senza alcuna autonoma disamina delle difese dell'interessato e senza esplicitare le ragioni, anche solo sintetiche, della proroga del trattenimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato il provvedimento senza rinvio, perché nel frattempo era già decorso il termine perentorio entro cui la proroga avrebbe dovuto essere disposta. Non sono state regolate le spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'Amministrazione statale.
Norme richiamate
La Corte richiama la distinzione tra nullità per motivazione apparente e vizio di motivazione denunciabile nei limiti del "minimo costituzionale"; il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto ai casi di anomalia motivazionale rilevabile dal testo del provvedimento.
È evocato dal ricorrente in relazione all'omessa considerazione delle difese e delle eccezioni svolte in udienza.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento deve essere effettiva e percepibile, non meramente apparente.
Norma richiamata dal ricorrente come base della disciplina del trattenimento e delle proroghe.
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata per la disciplina eurounitaria del trattenimento e del controllo giurisdizionale sulle proroghe.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla posizione del richiedente protezione internazionale trattenuto.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento dei termini massimi della procedura accelerata e, quindi, del trattenimento.
Indica il rito camerale in cassazione seguito nel procedimento.
Indica la trattazione in camera di consiglio.
art. 12 preleggi
È richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
Serve a regolare la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione del compenso nel giudizio di cassazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, in caso di cassazione senza rinvio.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- È configurabile il vizio di motivazione apparente quando il provvedimento, pur formalmente esistente, non consente di percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a rinvii apodittici o formule di stile.
- Nel giudizio sulla proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve svolgere un controllo effettivo e non meramente adesivo alle determinazioni dell'autorità amministrativa, dando conto anche delle difese svolte dall'interessato.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è confinato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, rilevabili dal testo del provvedimento.
- Quando la cassazione interviene senza rinvio per decorso del termine perentorio che legittimava la proroga, viene meno la possibilità di una nuova decisione sul punto.
- In caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, le spese non vanno liquidate con condanna in favore dello Stato, ma secondo le regole proprie della liquidazione del compenso al difensore previste dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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