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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'avviso di liquidazione impugnato. Ha inoltre compensato integralmente le spese per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale intervenuta nel corso del giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di atti registrati nel 2012: costituzione di una società interamente partecipata da una capogruppo, conferimento alla nuova società di un ramo d'azienda relativo alla vendita al dettaglio di prodotti a marchio noto e successiva cessione dell'intera partecipazione sociale a un'altra società del gruppo. I contribuenti avevano versato l'imposta di registro in misura fissa e l'imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate ha però riqualificato l'operazione complessiva come cessione di ramo d'azienda, recuperando l'imposta proporzionale di registro al 3% sul corrispettivo. In ricorso per cassazione le società hanno dedotto: 1) violazione del contraddittorio preventivo e delle norme convenzionali e costituzionali richiamate, oltre a vizi di motivazione; 2) confusione tra efficacia giuridica ed economica della fattispecie; 3) violazione degli artt. 2 e 20 del TUR, sostenendo che l'imposta di registro è imposta d'atto e non consente indagini extratestuali o collegamenti negoziali. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, assorbendo gli altri.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    testo originario e testo come modificato dalla L. n. 205/2017, art. 1, comma 87, e dalla L. n. 145/2018, art. 1, comma 1084

    nell'applicazione dell'imposta di registro occorre avere riguardo agli elementi desumibili dall'atto presentato a registrazione, prescindendo dagli elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo espressa previsione; la norma è trattata come interpretazione autentica e quindi retroattiva

  • art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato dalla CTR per escludere la decadenza del potere accertativo dell'Ufficio

  • art. 53-bis d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato quale norma che consente il rinvio alle disposizioni sull'accertamento delle imposte sui redditi

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla doglianza sul contraddittorio preventivo

  • art. 41 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sul mancato contraddittorio

  • art. 11 Cost.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di motivazione apparente o mancante

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    ha novellato l'art. 20 TUR precisando la rilevanza esclusiva degli elementi desumibili dall'atto

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084

    ha qualificato come interpretazione autentica la modifica dell'art. 20 TUR, con efficacia retroattiva

  • Corte cost. 21 luglio 2020, n. 158

    ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della nuova formulazione dell'art. 20 TUR

  • Corte cost. 16 marzo 2021, n. 39

    ha dichiarato inammissibili e infondate ulteriori questioni sulla retroattività della disciplina interpretativa dell'art. 20 TUR

Massime di principio

  • L'imposta di registro va applicata in base alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma, nel testo risultante dalla riforma interpretata autenticamente, la qualificazione deve fondarsi esclusivamente sugli elementi testuali dell'atto, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali, salvo diversa previsione di legge.
  • La riqualificazione fiscale di una sequenza negoziale come cessione di azienda non è consentita quando il recupero impositivo si fonda sulla lettura unitaria di atti distinti e sul loro collegamento funzionale, se tale operazione interpretativa richiede di andare oltre il contenuto dell'atto registrato.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 20 TUR si applica anche agli atti anteriori alla sua entrata in vigore nei giudizi ancora pendenti, con esclusione di un affidamento del contribuente a una diversa interpretazione precedente.
  • Quando il decisum dipende dalla corretta applicazione dell'art. 20 TUR nel testo novellato, la questione del contraddittorio endoprocedimentale e gli altri vizi dedotti possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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