Cassazione Civile, Ordinanza n. 35550/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un’istanza di rimborso IRPEF proposta da un ex dirigente ENEL in relazione alla liquidazione in capitale maturata nel Fondo di previdenza integrativa aziendale FONDENEL/PIA. Il contribuente sosteneva che sulla parte della prestazione corrispondente al rendimento del fondo dovesse applicarsi la tassazione agevolata del 12,5% prevista dall’art. 6 l. n. 482/1985. Dopo un primo contenzioso, definito con rinvio dalla Cassazione, la CTR aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo il rimborso nei limiti di euro 22.120,00 sulla base di una certificazione ENEL e di una consulenza tecnica d’ufficio. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 384 c.p.c. e falsa applicazione della disciplina fiscale richiamata, sostenendo che il giudice di rinvio non avesse rispettato i principi di diritto già fissati dalla Cassazione: la tassazione agevolata spetta solo al rendimento netto effettivamente imputabile all’investimento sul mercato del capitale accantonato, prova che incombe sul contribuente e che non può essere desunta da certificazioni aziendali o da calcoli attuariali riferiti alla redditività complessiva del patrimonio ENEL. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando a sua volta la violazione dell’art. 384 c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avrebbe dovuto valorizzare la relazione peritale Pinna-Varese e la certificazione ENEL per determinare il rendimento del fondo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso incidentale del contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha respinto l’originaria istanza di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso incidentale rigettato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; la loro violazione consente la cassazione della decisione che si discosti da tali principi.
art. 13, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato dalla parte ricorrente come norma del sistema della previdenza complementare, in combinazione con la disciplina fiscale di riferimento.
art. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza autonoma specifica elaborazione decisoria nel testo.
artt. 16, 17 e 42 (ora 45) TUIR
Richiamati dall’Agenzia nel quadro della disciplina fiscale delle prestazioni e dei redditi di capitale, senza autonoma trattazione nel merito oltre il rinvio alla tassazione del rendimento.
art. 6, l. 26 settembre 1985, n. 482
La tassazione agevolata del 12,5% si applica solo al rendimento netto del capitale effettivamente investito sul mercato dal fondo, non alla sorte capitale né a rendimenti meramente attuariali o contabili.
L’onere di provare il rendimento netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato grava sul contribuente, quale attore sostanziale dell’istanza di rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per la dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro di censura per la dedotta violazione dell’art. 384 c.p.c. nel ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro di censura per l’omesso esame di fatti decisivi nel ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla tassazione delle prestazioni erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali, l’aliquota agevolata del 12,5% si applica esclusivamente alla quota qualificabile come rendimento netto, cioè a quella parte della prestazione che derivi da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo.
- La prova dell’effettivo investimento sul mercato e della relativa misura del rendimento grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta, e non può essere assolta mediante mere certificazioni del datore di lavoro o mediante elaborazioni attuariali che riflettano la redditività complessiva dell’impresa.
- È inidoneo a integrare il "rendimento netto" il dato che esprima soltanto la redditività dell’intero patrimonio del datore di lavoro o il risultato di calcoli matematico-attuariali, perché tale dato non dimostra che il rendimento provenga dall’investimento sul mercato del capitale accantonato nel fondo.
- Il giudice di rinvio deve attenersi rigorosamente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; l’utilizzo di criteri probatori incompatibili con tale principio integra violazione dell’art. 384 c.p.c.
- Quando, all’esito della cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e respingere direttamente la domanda originaria.
- Il ricorso incidentale fondato sulla pretesa valorizzazione di una perizia o certificazione già ritenuta inidonea dalla giurisprudenza consolidata deve essere rigettato se tali documenti non provano il rendimento da investimento sul mercato richiesto dalla disciplina agevolativa.
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