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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35548/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione allo stato passivo, in prededuzione privilegiata, di un credito dell’ente previdenziale per contributi maturati nel periodo 11/2014-5/2015, comprensivo di sanzioni, mora, aggio e spese, per complessivi euro 9.536.883,00. La procedura in amministrazione straordinaria ha proposto opposizione sostenendo di poter beneficiare della sospensione dei termini di pagamento prevista dall’art. 1, comma 255, della l. n. 311/2004, come prorogata, in quanto ente non commerciale che svolgeva attività sanitaria in forma d’impresa solo come mezzo per perseguire finalità istituzionali e religiose. Ha inoltre sostenuto che, durante il periodo di sospensione, non potessero maturare interessi o sanzioni e che l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la sospensione gravasse sull’agente della riscossione. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione del cd. doppio contributo unificato all’opposizione allo stato passivo, assumendo che tale sanzione processuale non fosse dovuta in quel tipo di giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo perché ha ritenuto che, una volta dichiarato lo stato di insolvenza e aperta la procedura di amministrazione straordinaria, la relativa sentenza resti efficace fino all’eventuale revoca passata in giudicato; pertanto, nel giudizio endoconcorsuale di accertamento del passivo non può essere rimesso in discussione lo status dell’ente come imprenditore commerciale. Da ciò ha desunto che l’ente non poteva qualificarsi, in quel contesto, come ente non commerciale e non poteva invocare la sospensione dei termini prevista dalla normativa speciale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione sul contributo unificato non ha natura decisoria sulle posizioni sostanziali delle parti e non è impugnabile con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell’intimato, mentre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 255, l. n. 311/2004

    La sospensione dei termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale non può essere invocata, nel caso concreto, da un soggetto che nel giudizio concorsuale è qualificato come imprenditore commerciale e non come ente non commerciale.

  • art. 41, comma 7, l. n. 289/2002

    Norma richiamata dalla ricorrente come base della sospensione dei pagamenti; la Corte la considera insieme alla disciplina speciale, ma ne esclude l’applicabilità in presenza dello status di imprenditore commerciale accertato nella procedura concorsuale.

  • art. 4 d.l. n. 245/2002

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con le altre norme sulla sospensione; la Corte non ne riconosce l’effetto invocato nel caso di specie.

  • art. 2 d.lgs. n. 270/1999

    L’amministrazione straordinaria è riferita alle imprese soggette a fallimento, ossia agli imprenditori che esercitano attività commerciale; la Corte usa tale dato per ribadire la natura imprenditoriale rilevante dell’ente nella procedura.

  • art. 8 d.lgs. n. 270/1999

    La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza resta efficace fino al passaggio in giudicato della revoca, con incidenza anche sulla qualificazione soggettiva dell’impresa nel procedimento concorsuale.

  • art. 9 d.lgs. n. 270/1999

    L’opposizione allo stato di insolvenza è il rimedio che può condurre alla revoca, ma sino al giudicato della revoca la dichiarazione resta efficace.

  • art. 10 d.lgs. n. 270/1999

    La revoca dello stato di insolvenza consegue solo al passaggio in giudicato della decisione che accoglie l’opposizione.

  • art. 53 d.lgs. n. 270/1999

    Nel giudizio di accertamento dei crediti endoconcorsuale, lo status di imprenditore commerciale già accertato nella procedura non può essere messo in discussione.

  • art. 1 l.fall.

    Rileva ai fini dell’individuazione degli imprenditori assoggettabili a fallimento, cioè di chi esercita attività commerciale.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato per i presupposti oggettivi dello stato di fallimento/insolvenza, non più contestabili nel giudizio endoconcorsuale fino alla revoca passata in giudicato.

  • art. 16, comma 2, l.fall.

    La sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva e gli effetti non sono sospesi dal reclamo.

  • art. 18 l.fall.

    Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento può condurre alla revoca, ma solo con efficacia consolidata dopo il giudicato della decisione di accoglimento.

  • art. 19 l.fall.

    Nel reclamo contro la sentenza di fallimento il giudice può sospendere soltanto la liquidazione dell’attivo, non gli effetti dichiarativi della sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato è conseguenza processuale del rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione e non è autonomamente impugnabile.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di censura utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • artt. 98 ss. l.fall.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la sanzione del doppio contributo nell’opposizione allo stato passivo.

Massime di principio

  • La sentenza dichiarativa di fallimento o di insolvenza in amministrazione straordinaria conserva efficacia fino alla sua eventuale revoca passata in giudicato; sino a quel momento, lo status accertato non può essere rimesso in discussione nei giudizi endoconcorsuali.
  • Nel procedimento di accertamento del passivo, la qualificazione del soggetto come imprenditore commerciale già desumibile dalla procedura concorsuale impedisce di invocare, in contraddizione con tale status, benefici riservati agli enti non commerciali.
  • Il fine altruistico o istituzionale perseguito da un ente non esclude, di per sé, la natura imprenditoriale dell’attività quando questa sia esercitata in forma di impresa commerciale e risulti esclusiva o prevalente.
  • La declaratoria relativa al cd. doppio contributo unificato ha natura di atto processuale meramente conseguenziale e non integra una statuizione impugnabile, poiché riguarda un’obbligazione verso l’Erario e non il rapporto sostanziale tra le parti in causa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConcordato preventivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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