Cassazione Civile, Ordinanza n. 35546/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale ha ammesso l’agente della riscossione per crediti relativi a somme aggiuntive sui lavoratori subordinati, aggio coattivo, sanzioni, interessi di mora e spese, escludendo che l’ente opponente potesse beneficiare della sospensione dei termini di pagamento prevista per specifici soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici del 2002, perché non risultava provato che fosse un ente non commerciale. La ricorrente ha impugnato il decreto con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 255, l. n. 311/2004, in combinato con l’art. 41, comma 7, l. n. 289/2002 e l’art. 4 d.l. n. 245/2002, sostenendo che: a) l’ente, pur svolgendo attività sanitaria in forma d’impresa, restava un ente non commerciale perché l’attività era strumentale ai fini religiosi; b) la sospensione escludeva nel periodo di efficacia interessi e sanzioni; c) l’onere di provare la mancata sussistenza dei presupposti della sospensione gravava sull’agente della riscossione; d) l’ammissione all’amministrazione straordinaria non mutava la natura originaria dell’ente. In memoria ha anche invocato un giudicato esterno formatosi su una precedente pronuncia di legittimità che avrebbe riconosciuto la qualità di ente non commerciale e il diritto al beneficio della sospensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa ammessa all’amministrazione straordinaria resta efficace fino al passaggio in giudicato dell’eventuale decisione di revoca e che, sino a quel momento, lo status soggettivo accertato nella procedura non può essere rimesso in discussione neppure dall’ente interessato. Richiamando i principi già affermati per il fallimento e ritenuti applicabili anche all’amministrazione straordinaria, la Corte ha osservato che, nei giudizi endoconcorsuali di accertamento del passivo, l’ente deve considerarsi imprenditore commerciale se ha svolto in concreto attività d’impresa commerciale esclusiva o prevalente, anche se finalizzata a scopi altruistici o istituzionali. Da ciò ha tratto la conseguenza che l’ente non poteva essere qualificato, in quel giudizio, come ente non commerciale ai fini del beneficio della sospensione dei termini di pagamento ex art. 1, comma 255, l. n. 311/2004. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con atto della debenza del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 1, comma 255, l. n. 311/2004
La sospensione dei termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale opera solo per i soggetti che rientrino nei presupposti previsti dalla norma; nel caso concreto non era applicabile perché l’ente, nel giudizio endoconcorsuale, non poteva essere considerato ente non commerciale.
art. 41, comma 7, l. n. 289/2002
Richiamato come disposizione combinata con la sospensione dei termini, ma ritenuto non idoneo a fondare il beneficio in favore della ricorrente nel caso esaminato.
Richiamato in combinazione con le altre norme sulla sospensione, senza esito favorevole per la ricorrente.
L’amministrazione straordinaria riguarda imprese soggette alle disposizioni sul fallimento, ossia imprenditori che esercitano attività commerciale; la Corte lo usa per affermare la rilevanza della qualifica di imprenditore commerciale.
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza produce effetti fino alla eventuale revoca passata in giudicato.
Prevede l’opposizione alla dichiarazione di insolvenza; la Corte lo richiama per affermare che solo la revoca può far venir meno lo status accertato.
La revoca dello stato di insolvenza consegue alla definizione dell’opposizione; fino a quel momento lo status resta fermo.
Il giudizio di accertamento dei crediti nell’amministrazione straordinaria non consente di rimettere in discussione lo status di imprenditore commerciale già accertato.
La sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva.
Il reclamo contro la dichiarazione di fallimento non sospende di per sé gli effetti della sentenza, che cessano solo con la revoca passata in giudicato.
Nel reclamo può disporsi soltanto la sospensione della liquidazione dell’attivo, non la sospensione dell’efficacia della sentenza.
Rileva per la nozione di imprenditore soggetto alle procedure concorsuali, cioè chi esercita attività commerciale.
Richiamato come parametro dei presupposti oggettivi dello stato di fallimento, che non possono essere rimessi in discussione fino alla revoca passata in giudicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La sentenza dichiarativa di fallimento o di insolvenza in amministrazione straordinaria conserva piena efficacia fino al passaggio in giudicato della decisione che eventualmente la revochi; sino ad allora lo status accertato non può essere contestato nel giudizio endoconcorsuale.
- Nei procedimenti di accertamento del passivo o comunque nei giudizi interni alla procedura concorsuale, la qualifica di imprenditore commerciale dell’ente già assoggettato alla procedura non può essere rimessa in discussione da allegazioni incompatibili con lo status accertato.
- Un ente anche di natura associativa o ecclesiastica può essere qualificato imprenditore commerciale se, in concreto, esercita in via esclusiva o prevalente un’attività d’impresa; il fine altruistico o istituzionale della destinazione dei proventi non esclude la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
- Il beneficio normativo della sospensione dei termini di pagamento presuppone rigorosamente il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge; se tali requisiti mancano nel quadro processuale rilevante, non possono essere riconosciuti interessi, sanzioni o altri accessori conseguenti alla sospensione.
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