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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35547/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa a IVA e altri tributi per l'anno d'imposta 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per disconoscimento di un credito IVA indicato in dichiarazione. La società aveva impugnato la cartella; la CTP aveva respinto il ricorso ritenendo ostativa la tardiva presentazione della dichiarazione, mentre la CTR aveva accolto l'appello richiamando il principio delle Sezioni Unite del 2016 sulla possibilità, in sede di impugnazione della cartella, di dimostrare la sussistenza del credito d'imposta nonostante profili formali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. Nel corso del giudizio la parte contribuente ha chiesto la sospensione e poi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando la definizione agevolata della lite ex l. n. 197 del 2022 e documentando istanza e pagamenti; l'Ufficio aveva già respinto una precedente domanda di definizione ex d.l. n. 119 del 2018 sostenendo che la controversia non avesse ad oggetto un atto impositivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che il pagamento effettuato fosse riferibile in modo univoco alla domanda di definizione agevolata presentata ai sensi della l. n. 197 del 2022, anche se eseguito prima dell'istanza, poiché l'ordinamento non prevede alcuna preclusione espressa o tacita in tal senso, purché il versamento sia imputabile al medesimo atto e non inferiore a quanto dovuto. Ha inoltre precisato che la natura di cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato non ostava all'accesso alla definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato, perché tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    la cartella derivava da controllo automatizzato e dal disconoscimento del credito IVA indicato in dichiarazione

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    la precedente domanda di definizione agevolata era stata respinta perché ritenuta non riferita a un atto impositivo

  • art. 7 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dalla parte contribuente nella prima istanza di definizione agevolata

  • art. 1, commi 195 e 196, l. n. 197 del 2022

    "Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"

    consentono di scomputare i versamenti già effettuati in pendenza di giudizio e non impediscono che il pagamento sia stato eseguito prima dell'istanza di definizione, se riferibile al medesimo atto e sufficiente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato nei casi tipici indicati dalla norma

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite può perfezionarsi anche quando il versamento sia stato eseguito prima della presentazione dell'istanza, purché il pagamento sia inequivocamente riferibile al medesimo atto impositivo e l'importo versato non sia inferiore a quello dovuto.
  • Ai fini della definizione agevolata, i pagamenti già effettuati in pendenza di giudizio si scomputano dall'importo dovuto; l'eventuale eccedenza non è rimborsabile per effetto della definizione.
  • La natura di cartella esattoriale emessa a seguito di controllo automatizzato non esclude, di per sé, l'accesso alle procedure di definizione agevolata previste dalla legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e si applica solo nei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile analogicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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