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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35544/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento Ici relativo all’anno 2002 emesso da un Comune nei confronti della società subconcessionaria di un fabbricato ad uso albergo insistente sull’area demaniale dell’aeroporto. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva confermato, ritenendo la società estranea al rapporto tributario e soggetto passivo, invece, la società aeroportuale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 504/1992 e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992 per avere escluso la soggettività passiva Ici del subconcessionario; (2) violazione dell’art. 1362 c.c. per l’interpretazione del contratto di subconcessione, assumendo che la CTR avesse ignorato la comune intenzione delle parti e il comportamento successivo alla stipula; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere considerato un fatto non contestato; (4) violazione dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 56 d.lgs. 546/1992 per non avere rilevato la mancata riproposizione, con appello incidentale, dell’eccezione di giudicato; (5) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 62 d.lgs. 546/1992 per avere la sentenza esteso al giudizio gli effetti di precedenti giudicati favorevoli alla società relativi agli anni 1999 e 2000, nonostante il mutamento normativo intervenuto per l’anno 2002. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione dell’art. 96 c.p.c. per asserito abuso del processo da parte del Comune, che avrebbe insistito nella difesa della doppia imposizione nonostante il giudicato esterno individuasse come unico soggetto passivo Aeroporti di Roma.

La decisione

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando di avere raggiunto un accordo con Aeroporti di Roma s.p.a. sull’avviso di accertamento oggetto della controversia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale ma ricettizio e, quando notificato/comunicato nelle forme di legge e accettato dalla controparte, determina l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Nel caso concreto la rinuncia era stata accettata dalla controricorrente; la Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, osservando che tale meccanismo non opera in caso di rinuncia al ricorso e che, comunque, si tratta di misura eccezionale e di stretta interpretazione. La pronuncia si chiude con l’estinzione, senza decisione sui motivi di ricorso principale e incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata dai motivi di ricorso per dedotta violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata dai motivi di ricorso per dedotta nullità/violazione di norme processuali.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È richiamato dal ricorrente come base della soggettività passiva Ici del subconcessionario.

  • art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato in relazione sia alla soggettività passiva Ici sia agli effetti del giudicato nel processo tributario.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato per sostenere una diversa interpretazione del contratto di subconcessione, valorizzando intenzione comune e comportamento successivo.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per censurare la decisione che avrebbe considerato un fatto non contestato.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato per la questione della mancata riproposizione dell’eccezione di giudicato in appello incidentale.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato insieme all’art. 346 c.p.c. sul regime delle eccezioni nel processo tributario di appello.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per l’efficacia del giudicato esterno e il suo possibile rilievo nel giudizio relativo all’Ici 2002.

  • art. 96 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale per asserito abuso del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    È la norma applicata dalla Corte per dichiarare l’estinzione del processo di cassazione a seguito di rinuncia ritualmente effettuata e accettata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l’applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e non estensibile analogicamente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma introduttiva dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e ricettizio: produce l’estinzione del processo solo se portata a conoscenza delle parti costituite nelle forme previste e, in caso di accettazione, determina la definizione del giudizio senza esame dei motivi.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione è eccezionale e di stretta interpretazione.
  • Quando il giudizio di cassazione viene estinto per rinuncia, restano assorbite le censure del ricorso principale e dell’eventuale ricorso incidentale, senza pronuncia sul merito delle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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