Sentenza n. 666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09403/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 9403/2024 e, in primo grado, decreti ministeriali di liquidazione e riparto degli indennizzi per il rilascio di frequenze televisive locali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società operatrice di rete televisiva locale aveva chiesto l'indennizzo previsto per il rilascio anticipato delle frequenze necessarie alla riorganizzazione del digitale terrestre, indicando nella domanda esclusivamente le province di Napoli e Caserta, pur essendo titolare di un diritto d'uso relativo anche alla provincia di Salerno. Il Ministero aveva liquidato un primo importo e successivamente approvato il riparto finale delle somme residue. In primo grado la società aveva dedotto violazione della normativa primaria e regolamentare, difetto di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, sviamento, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità, chiedendo anche il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento. Il TAR aveva respinto la pretesa relativa alla provincia di Salerno, accolto il motivo concernente il difetto di motivazione del criterio di calcolo per la provincia di Caserta, dichiarato inammissibili per genericità le censure contro il decreto interministeriale e respinto la domanda risarcitoria. In appello la società ha contestato i capi sfavorevoli della sentenza, riproponendo anche le censure assorbite. Quanto alla provincia di Caserta, dopo la sentenza di primo grado il Ministero ha riesaminato la posizione e riconosciuto un ulteriore importo; all'udienza l'appellante ha rinunciato alle relative censure.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la memoria del Ministero perché depositata oltre il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha respinto l'appello quanto alla provincia di Salerno: la domanda originaria indicava espressamente soltanto le province di Napoli e Caserta e l'Amministrazione ha correttamente calcolato l'indennizzo sulla base delle dichiarazioni rese dalla richiedente. La successiva richiesta di includere Salerno è stata ritenuta tardiva e non conforme alla procedura prevista dalla disciplina regolamentare. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare un'omissione sostanziale imputabile alla negligente compilazione della domanda, poiché ciò contrasterebbe con il principio di autoresponsabilità e con la par condicio. È stato inoltre confermato il capo di inammissibilità delle censure contro il decreto interministeriale, poiché l'appellante non aveva individuato le specifiche disposizioni illegittime né spiegato puntualmente la disparità di trattamento lamentata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché, non essendo stati accertati i vizi di legittimità dell'atto, mancavano i presupposti della responsabilità amministrativa. Le censure relative alla quantificazione dell'indennizzo per Caserta sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuta la rideterminazione ministeriale con riconoscimento di un ulteriore importo e avendo l'appellante rinunciato a tali contestazioni. L'appello è quindi improcedibile in parte e respinto nel resto; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 1026 e seguenti, l. 205/2017
Prevede la riorganizzazione del sistema televisivo digitale terrestre, il rilascio delle frequenze da parte degli operatori locali e il riconoscimento di indennizzi commisurati ai parametri stabiliti dalla legge.
art. 1, comma 1039, lett. b), l. 205/2017
Costituisce la base normativa del riparto degli indennizzi spettanti agli operatori di rete locali, comprese le somme residue.
D.I. 27 novembre 2020
Disciplina modalità operative e procedure per la domanda e l'erogazione degli indennizzi, imponendo al richiedente di indicare puntualmente i diritti d'uso e gli impianti oggetto della richiesta.
artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Regolano le dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore nella domanda, delle quali il richiedente assume la responsabilità.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990 non può essere invocato nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione
Il soccorso istruttorio non consente di integrare tardivamente una domanda quanto al suo oggetto sostanziale, quando l'omissione dipende dalla negligenza del richiedente e l'integrazione altererebbe la par condicio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il mancato rispetto del termine per il deposito della memoria determina l'inammissibilità della memoria tardiva.
art. 2043 c.c.
La tutela risarcitoria richiede la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano; in assenza di illegittimità dell'azione amministrativa non sussistono i presupposti della responsabilità.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa non sostituisce la prova dell'esistenza del danno-conseguenza e degli altri elementi della responsabilità.
Massime di principio
- Quando una procedura di indennizzo richiede al richiedente di individuare puntualmente i titoli, gli impianti o gli ambiti territoriali oggetto della domanda, l'Amministrazione deve calcolare il beneficio sulla base dell'oggetto dichiarato; il richiedente non può ottenere in giudizio il riconoscimento di ambiti omessi nella domanda originaria.
- Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura amministrativa di sopportare le conseguenze degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda, soprattutto quando la disciplina procedurale richiede dichiarazioni complete e puntuali.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre tardivamente elementi sostanziali omessi nella domanda, poiché non può trasformarsi in uno strumento per rimediare a una negligente inosservanza delle prescrizioni procedurali in violazione della par condicio.
- Le censure rivolte contro un atto regolamentare o contro i criteri generali di riparto sono inammissibili per genericità quando il ricorrente non individua le specifiche disposizioni contestate e non illustra concretamente la disparità di trattamento o lo sviamento denunciati.
- La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima non può essere accolta in assenza dell'accertamento di un vizio di legittimità del provvedimento, restando comunque necessaria la prova degli ulteriori elementi della responsabilità e del danno-conseguenza.
- Nel giudizio d'appello, la sopravvenuta rideterminazione amministrativa della posizione controversa e la rinuncia dell'appellante alle relative censure determinano l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale parte della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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