Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del titolo di viaggio ex art. 24 d.lgs n. 251/2007 “Cat. A. 12/25/IMM. prot. 08/2025 Rifiuto Rilascio titolo di viaggio” adottato dal Ministero dell’Interno - Questura della Provincia di Udine il 7 ottobre 2025 e notificato il 28 ottobre 2025 e per la conseguente condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento del danno e al rilascio del titolo di viaggio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri richiesto da un beneficiario di protezione sussidiaria
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Udine ha respinto l'istanza di rilascio del titolo di viaggio previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007. Il diniego si fondava sulla ritenuta inidoneità della motivazione addotta, consistente nell'impossibilità dell'Ambasciata afghana in Italia di rilasciare passaporti a causa della situazione politico-istituzionale del Paese, ritenendo che tale circostanza non attestasse l'impossibilità del richiedente di rivolgersi alle proprie autorità consolari. Sono stati dedotti violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione all'art. 24 d.lgs. n. 251/2007. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rilascio del titolo di viaggio e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento e ha annullato il diniego. L'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 deve essere interpretato nel senso che l'impossibilità rilevante non riguarda soltanto l'impossibilità di rivolgersi alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, ma comprende anche l'impossibilità oggettiva di ottenere il passaporto quando l'interessato si sia attivato e il rilascio sia impedito da cause oggettive, non imputabili alla sua condotta, quali impedimenti politico-istituzionali del Paese d'origine. Tale interpretazione è imposta dal diritto fondamentale alla libertà di circolazione, dall'art. 25, par. 2, direttiva 2011/95/UE e dall'art. 28 della Convenzione di Ginevra. L'attestazione dell'Ambasciata afghana, sebbene generica, documentava l'impossibilità oggettiva di ottenere il passaporto per ragioni dipendenti dalla situazione dell'Afghanistan; la Questura aveva quindi erroneamente limitato la norma alla sola possibilità di presentare richiesta all'autorità consolare e aveva negato rilievo alla dichiarazione dell'autorità diplomatica. L'annullamento è disposto salva la successiva riedizione del potere amministrativo nel rispetto dei principi affermati. La domanda risarcitoria è stata respinta per carenza delle allegazioni e deduzioni minime necessarie. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato e le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 251/2007
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. 2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. 3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
La nozione di impossibilità di chiedere il passaporto comprende anche l'oggettiva impossibilità di ottenerlo, quando il richiedente si sia attivato e il rilascio sia impedito da cause oggettive, non imputabili alla sua condotta, incluse difficoltà o impedimenti politico-istituzionali del Paese d'origine.
art. 16 Cost.
Il diritto fondamentale alla libertà di circolazione orienta l'interpretazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 nel senso di assicurare il rilascio del titolo di viaggio al beneficiario di protezione sussidiaria impossibilitato oggettivamente a ottenere il passaporto nazionale.
art. 25, par. 2, direttiva 2011/95/UE
Gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di protezione sussidiaria che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio, purché non vi ostino imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
La disposizione impone il rilascio di documenti di viaggio ai beneficiari della protezione sussidiaria impossibilitati a ottenere il passaporto nazionale e non subordina più tale rilascio alla dimostrazione di gravi ragioni umanitarie.
art. 28 Convenzione di Ginevra
Gli Stati Contraenti possono rilasciare un titolo di viaggio di questa natura a qualsiasi altro rifugiato che si trovi sul loro territorio; essi esamineranno con particolare attenzione i casi di rifugiati che, trovandosi sul loro territorio, non sono in grado di ottenere un documento di viaggio dal paese della loro residenza regolare.
La disciplina valorizza la verifica dell'oggettiva impossibilità di ottenere il documento di viaggio dal Paese di origine.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
La liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata con separato decreto, previa presentazione dell'istanza dell'interessato.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio del titolo di viaggio previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007, l'impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza comprende anche l'impossibilità oggettiva di ottenerlo, quando il beneficiario di protezione sussidiaria si sia attivato e il rilascio sia impedito da cause oggettive, non imputabili alla sua condotta, incluse ragioni politico-istituzionali o difficoltà burocratiche del Paese d'origine.
- L'attestazione dell'autorità diplomatica del Paese d'origine che dichiari l'impossibilità di rilasciare il passaporto costituisce elemento idoneo a documentare l'impossibilità oggettiva di ottenere il documento, anche se formulata in termini generali, quando l'impedimento risulti dipendere da fattori socio-politici non superabili dal singolo interessato.
- L'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251/2007 deve essere interpretato in modo costituzionalmente ed eurounitariamente orientato alla luce della libertà di circolazione e dell'art. 25, par. 2, direttiva 2011/95/UE; il rilascio del titolo di viaggio non è subordinato alla dimostrazione di specifiche ragioni umanitarie.
- L'annullamento del diniego del titolo di viaggio non comporta automaticamente il rilascio giudiziale del documento, ma impone all'amministrazione di riesercitare il potere conformandosi ai principi affermati nella pronuncia.
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