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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, in parte qua del provvedimento n. 771 del 14 novembre 2025, avente ad oggetto "23PRE010 CUCSA FVG- Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO per un periodo di 48 mesi per gli enti del SSR della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione verbali, dichiarazione lotti deserti e aggiudicazione", trasmesso tramite portale ARCS il 17 novembre 2025, con cui l'ARCS ha disposto (fra l'altro) l'aggiudicazione del lotto 1 della procedura di Gara a Medline International Italy S.r.l. Unip. e l'esclusione dalla medesima procedura di Nacatur; di ogni altro atto presupposto, conseguente, correlato (ancorché non noto alla ricorrente), inclusi i verbali di gara; e per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per la condanna dell'amministrazione a riesaminare l'offerta presentata da Nacatur, il tutto previa condanna dell'ARCS a consentire l'accesso agli atti ed alle prove effettuate dalla Commissione, previo annullamento della comunicazione della stazione appaltante del 12 agosto 2025 con la quale si differiva l'accesso agli atti richiesto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202500699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 e di esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara per la fornitura di guanti ad uso sanitario, nonché il differimento dell’accesso agli atti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 1 e la propria esclusione, deducendo la violazione dell’art. 93 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza istruttoria, erroneità e carenza della motivazione. Ha sostenuto di non aver potuto comprendere compiutamente le ragioni dell’esclusione dalla comunicazione ricevuta il 15 luglio 2025 e dal prospetto riepilogativo dei punteggi, chiedendo pertanto l’accesso e la visione dei guanti utilizzati per la campionatura, ritenuti necessari per la difesa. Ha contestato anche il differimento dell’accesso disposto dall’amministrazione e chiesto l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il riesame della propria offerta. La Regione e l’aggiudicataria hanno eccepito la tardività dell’impugnazione dell’esclusione, nonché l’improcedibilità e l’inammissibilità della contestazione dell’aggiudicazione per carenza di interesse e legittimazione, essendo l’esclusione divenuta definitiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. È stata ritenuta tardiva l’impugnazione dell’esclusione: già il 15 luglio 2025 la ricorrente aveva ricevuto la comunicazione dell’esclusione e aveva avuto accesso al prospetto riepilogativo della valutazione tecnica, recante i punteggi per ciascuno dei sette criteri, il punteggio complessivo di 33,40 a fronte della soglia minima di 42,00 e l’esplicita motivazione della non ammissione. Da tale data decorreva il termine per impugnare. Il differimento dell’accesso non impediva la decorrenza del termine, poiché l’accesso richiesto riguardava la visione fisica dei campioni, che non sono documenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990; documenti sono invece le rappresentazioni delle caratteristiche dei campioni contenute, ad esempio, nei verbali della commissione. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva già proposto un primo ricorso tempestivo contro l’esclusione, dichiarato inammissibile per omessa notifica alla Regione quale amministrazione resistente in senso sostanziale, con sentenza non impugnata e divenuta definitiva. Essendo quindi definitiva l’esclusione, la ricorrente era priva di legittimazione a contestare l’aggiudicazione e gli ulteriori esiti della gara, non disponendo più di un interesse qualificato, neppure strumentale, alla riedizione della procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente per complessivi € 7.000,00, pari a € 3.500,00 in favore della Regione e € 3.500,00 in favore dell’aggiudicataria.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La gara era una procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del d.lgs. 36/2023; la disposizione non è stata oggetto di specifica interpretazione decisiva.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La violazione della disposizione è stata dedotta dalla ricorrente, ma il TAR non l’ha esaminata nel merito per la tardività e l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di motivazione è stata dedotta, ma non esaminata nel merito; il TAR ha comunque accertato che il prospetto pubblicato conteneva una motivazione specifica dell’esclusione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi, intesi come rappresentazioni del contenuto di atti detenuti dalla pubblica amministrazione; non comprende direttamente i campioni fisici dei prodotti offerti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti in sede camerale.

  • art. 73 c.p.a.

    Il Presidente ha segnalato alle parti il profilo di inammissibilità per difetto di legittimazione e la possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata.

Massime di principio

  • Il termine per impugnare l’esclusione da una gara decorre quando il concorrente riceve una comunicazione o un atto dal quale risultino l’esclusione e le ragioni concrete della decisione; è sufficiente, a tal fine, un prospetto che riporti i punteggi attribuiti per i singoli criteri, il punteggio complessivo, la soglia minima e una motivazione esplicita della non ammissione.
  • Il differimento dell’accesso agli atti non impedisce la decorrenza del termine di impugnazione quando il concorrente dispone già degli elementi necessari per conoscere l’esclusione e le sue ragioni; l’accesso non può trasformarsi in uno strumento per posticipare il termine decadenziale.
  • L’accesso documentale previsto dalla l. 241/1990 ha per oggetto documenti amministrativi, ossia rappresentazioni del contenuto di atti detenuti dalla pubblica amministrazione, e non si estende direttamente ai campioni fisici dei prodotti presentati in gara. Possono invece costituire oggetto di accesso i verbali e gli altri documenti che rappresentino le caratteristiche o gli esiti della verifica dei campioni.
  • Il concorrente definitivamente escluso da una procedura di gara è privo di legittimazione a impugnare l’aggiudicazione o gli ulteriori atti della gara, anche per ottenere la riedizione integrale della procedura, poiché l’esclusione legittima elimina ogni interesse qualificato, anche strumentale, alla prosecuzione o alla ripetizione della gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso documentale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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